Apprendistato part-time di studente
Il Ministero del lavoro ha più volte confermato (circ. nn. 102/1986 e 34/2010) la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale. In ogni caso dovrà essere garantita la formazione e il raggiungimento della relativa qualifica professionale. Le ore di formazione non sono riproporzionabili e sarà da verificare se il CCNL prevede una percentuale di part-time ritenuta congrua dalle parti sociali. Particolarmente importante sarà il piano formativo a tal fine, tenendo conto degli impegni scolastici. Il centro per l’impiego non deve prestare consenso all’assunzione che è comunque diretta senza necessità di autorizzazione. Al rapporto di apprendistato sono applicabili le aliquote contributive previste dall’art. 1, comma 773, L. n. 296/2006.