Archiviazione dei documenti fiscali analogici, chiarimenti dell’Agenzia
Alla base della risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017 vi è il quesito di un contribuente che inizia nel 2017 a conservare i documenti in modalità elettronica.
Al riguardo, l'Agenzia precisa in via preliminare che in base all'articolo 1 del dm 17 giugno 2014, ai fini fiscali, è documento informatico qualsiasi «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (sulla "fattura elettronica" dispone l'articolo 21 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633).
In presenza di tali caratteristiche, non vi è più alcun obbligo di materializzazione del documento su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni tributarie, ossia non vi è più necessità di stampare i documenti ricevuti in formato digitale.
È stata, altresì, ritenuta corretta la procedura che il contribuente ha proposto di adottare al fine di codificare i documenti in formato digitale da conservare. Questi ultimi vengono annotati nei registri Iva, abbinando il numero progressivo di registrazione a quello di protocollo in arrivo. L'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo, sia sul registro Iva degli acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati nei menzionati registri.
Relativamente alla conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini Iva, viene precisato che la procedura deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Tale termine è, quindi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.
Risulta quindi confermata, per quest'anno e così come per i prossimi, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia Iva, sia ai fini delle imposte dirette.