Arrivano i codici tributo per chi assume detenuti e per l’Ebilcoop
L'agenzia delle Entrate con la pubblicazione di un paio di risoluzioni in data 30 novembre 2015 rispettivamente la 101/E e 102/E ha istituito due nuovi codici tributi.
Il primo, denominato EBC1 legato alla risoluzione 101/E è stato istituito per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoop a seguito della convenzione del 12 novembre 2015 tra l'Inps e lo stesso ente con cui è stato affidato all'Istituto il servizio di riscossione. La collocazione del nuovo codice sul modello F24 avverrà nella sezione Inps campo “causale contributo“ e potrà essere utilizzata solamente nella colonna degli importi a debito versati. Nella medesima sezione andranno riportati anche il codice sede Inps competente, la matricola Inps e i periodi di riferimento indicando il mese e l'anno di competenza della colonna “da mm/aaaa”. La colonna a “mm/aaaa” non va compilata.
Il secondo codice tributo, 6858 denominato “credito d'imposta – agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nel confronti dei detenuti – D.M. 24/07/2014 n. 148” sostituisce dal 1° gennaio 2016 il preesistente codice 6741. È destinato alle aziende che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 354/1975, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti. A fronte dell'assunzione viene concesso, ai sensi del decreto del ministro della Giustizia 24 luglio 2014 numero 148, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro del Lavoro, nel disciplinare la misura agevolativa prevista dall'articolo 3 della legge 193/2000, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 27 novembre 2015 in cui sono definite le modalità e i termini di fruizione della misura agevolativa.
Il nuovo codice tributo 6858 andrà esposto nella sezione “erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, se si tratta di compensazioni, oppure in caso di restituzione dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati” compilando in entrambi i casi il campo “anno di riferimento” con l'indicazione dell'anno per il quale è concesso il credito.