Gli Autori propongono una proposta di riforma dell'art. 4 Statuto dei lavoratori che, pur preservando il perimetro del comma 1 (soggetti legittimati; multi‑sede; autorizzazione INL), elimina la dipendenza dal concetto di “strumento” introducendo la coppia sistemi o servizi digitali e il criterio finalistico, rendendo espliciti gli spazi di sorveglianza del sistema richiesti dalla compliance senza scivolare nella sorveglianza della persona
Negli ultimi dieci anni, la digitalizzazione del lavoro ha reso strutturali due dinamiche che fino a poco tempo fa erano considerate ‘opzioni' manageriali: (i) l'adozione pervasiva di infrastrutture cloud e servizi gestiti (e‑mail, collaboration, endpoint management, security analytics), e (ii) l'integrazione, sempre più profonda, di sistemi di intelligenza artificiale (dalla classificazione automatica agli LLM, fino ai sistemi ad alto rischio nel senso dell'AI Act). Questa pervasività comporta che...
I punti chiave
- Quadro europeo orizzontale: GDPR, EDPB, CEDU
- Obblighi settoriali: quando la legge ‘pretende' logging e monitoraggio
- Distinguere davvero: ‘sorveglianza del sistema' vs ‘sorveglianza della persona'
- Diritto comparato: cinque modelli europei (esemplificativamente) a confronto
- Economia politica dell'IA: concentrazione, compute e divide
- Linee guida operative (per l'impresa e per il legislatore)
- Conclusioni: sicurezza senza panopticon
- L'art. 4 Statuto dei lavoratori
- Quale articolo Art. 4 St. Lav.? Una proposta di riforma
Sicurezza del lavoro e controllo dei dipendenti al tempo dell’intelligenza artificiale
A cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners



