Assegni familiari arretrati
Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni, pertanto il datore è tenuto al relativo pagamento se il dipendente (o ex dipendente) presenta la richiesta nel termine della prescrizione quinquennale. In base alla circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951, confermata da messaggio 12790/2006, ove il datore si rifiuti di corrispondere l’assegno ad un ex dipendente, l’INPS segnala l’azienda agli organi ispettivi ma solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso. Accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica competente dell’INPS può procedere direttamente al pagamento. Tanto premesso con messaggio 4283/2017 l’Inps ha precisato che i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, possono richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000. Le richieste di arretrati per importi ulteriori potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo. La regolarizzazione deve avvenire secondo le indicazioni contenute nel precedente messaggio 4973/2016 inviando preventivamente la richiesta di un ticket via cassetto previdenziale con allegata la documentazione (ad esempio le domande Anf presentate dal dipendente). Non è prevista la possibilità di rateizzazione. Il gentile lettore può provare a rivolgere apposita istanza alla sede Inps competente, evidenziando le attuali difficoltà finanziarie.
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