Ammortizzatori

Assegno Cigs tagliato per chi non fa formazione

In vigore da oggi le sanzioni a carico dei lavoratori che non frequentano almeno il 25% delle ore previste

di Matteo Prioschi

Arrivano le sanzioni per i lavoratori in Cigs che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione connesse alla fruizione dell’ammortizzatore sociale. Modulazione delle sanzioni e modalità di accertamento sono contenute nel decreto 2 agosto 2022 del ministero del Lavoro pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi.

L’obbligo di formazione è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 e le modalità di erogazione della formazione stessa sono state disciplinate dal decreto 142 del ministero del Lavoro, sempre del 2 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre. Peraltro, come già evidenziato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 agosto), quest’ultimo Dm ha smorzato l’obbligo generale previsto dalla legge, affermando che la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale scatta «laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all’esito della procedura di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 148, ovvero nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà».

Per quanto concerne i lavoratori, la norma prevede che, in caso di mancata partecipazione, scattino sanzioni da un minimo di una mensilità di trattamento di integrazione salariale alla decadenza da quest’ultimo. Il Dm 140/2022 in vigore da oggi stabilisce che, ad assenze non giustificate comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive di ognuno dei corsi proposti, corrisponda una riduzione dell’indennità pari a un terzo del totale, con un minimo di una mensilità. Se le assenze sono tra il 50 e l’80%, viene tagliata la metà delle mensilità spettanti, sempre con il minimo di un mese. A 0ltre l’80% di assenze corrisponde la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Le somme saranno recuperate escludendo la contribuzione figurativa e l’eventuale assegno al nucleo familiare.

Il decreto individua quali sono le assenze giustificate:
- stato di malattia o infortunio documentato;
- servizio civile di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell’ordine di comparire;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè quando non c’è possibilità di valutazione di carattere soggettivo o personale del lavoratore.

Competenti ad accertare la mancata partecipazione sono gli ispettorati territoriali del Lavoro, sulla base dei registri dell’ente che eroga la formazione. Il recupero degli importi sarà effettuato dall’Inps o dai fondi di solidarietà bilaterali

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