Ammortizzatori

Assegno Cigs tagliato per chi salta almeno un quarto dei corsi di formazione

Le sanzioni scatteranno solo a seguito di controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro presso l’ente che formativo

di Mario Gallo

Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevista della legge 183/2014, ha dato vita a un nuovo regime che trova uno dei suoi pilastri nel Dlgs 148/2015.
Tale provvedimento ha introdotto diverse innovazioni in materia, subordinando anche i benefici delle integrazioni salariali all'assolvimento da parte del lavoratore di uno specifico obbligo formativo.

Più precisamente, va osservato che l'articolo 25-ter, comma 1, del Dlgs 148/2015, recentemente modificato dal Dl 4/2022, stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie del capo III e al titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante i fondi interprofessionali.

Tale disciplina si applica, quindi, ai lavoratori e alle lavoratrici che sono destinatari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, compresi quelli erogati dai fondi di solidarietà settoriali o dal Fis.Va ricordato che i contenuti della formazione recentemente sono stati declinati dal ministero del Lavoro con il decreto 2 agosto 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022) e il comma 3 dell’articolo 25-ter del Dlgs 148/2015, prevede anche l'applicazione di sanzioni – che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza dal beneficio – nei confronti di coloro che, senza un giustificato motivo, non partecipano alle iniziative formative o di riqualificazione.

Finora, tuttavia, tale regime sanzionatorio non aveva trovato attuazione per la mancanza del provvedimento regolamentare, ma ora tale vuoto è stato colmato. Infatti, il ministero del Lavoro, con il decreto 2 agosto 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022), in vigore dal 29 ottobre, ha stabilito i criteri di determinazione delle sanzioni e le modalità per l'accertamento della mancata partecipazione alle iniziative formative, stabilendo all'articolo 2, tre soglie con un minimale della sanzione consistente, in ogni caso, nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

Infatti, in caso di mancata partecipazione, senza un giustificato motivo, tra il 25 % e l'50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti è prevista come sanzione la decurtazione di un terzo delle mensilità di Cigs; tale decurtazione è elevata alla metà delle mensilità di Cigs se le assenze sono tra il 50% e l'80% delle ore complessive previste. Il caso più grave è considerato quello in cui le assenze ingiustificate sono superiori all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti: in tale ipotesi scatterà, infatti, l'irrogazione della sanzione consistente nella decadenza totale del trattamento di Cigs. Il comma 5 dell’articolo 2 riporta un elenco dettagliato d'ipotesi di giustificato motivo (tra cui documentato stato di malattia o di infortunio, stato di gravidanza).D

a osservare, infine, che le sanzioni scatteranno, però, solo in caso di controlli dell'Ispettorato del lavoro ai registri dell'ente formativo da cui emerga l'assenza ingiustificata del lavoratore; in tal caso ne sarà data comunicazione all'Inps che provvederà al recupero della prestazione erogata, ad esclusione degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente corrisposto.

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