Contrattazione

Assegno integrazione salariale Fsba: novità per maggio 2024

Le modifiche operate dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato non avranno effetto sulle domande protocollate entro il 30 aprile scorso

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di Cristian Callegaro

Decorrono dal mese di maggio 2024 alcune novità alle procedure di richiesta dell’Ais (assegno di integrazione salariale) stabilite dal Consiglio Direttivo Fsba con delibera del 27 marzo 2024.

In particolare, sono state adottate le seguenti modifiche che hanno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024. Le modifiche non hanno, invece, effetto sulle domande protocollate entro il 30 aprile 2024.

  • Mensilizzazione dei verbali di accordo. Dal primo maggio non saranno più accettati verbali trimestrali: ogni domanda caricata in Sinaweb dovrà essere corredata dal proprio verbale riferito al mese (o parte di mese) per cui si richiede la prestazione. Il verbale di accordo mensile dovrà indicare come data di inizio il giorno (presumibile) di inizio della sospensione e data termine l’ultimo giorno del mese (per esempio 1° maggio 2024 – 31 maggio 2024; 10 maggio 2024 – 31 maggio 2024).
  • Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione. Dal primo maggio 2024 le domande devono essere protocollate preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione richiesto (viene meno il termine dei 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione entro cui caricare la domanda sul portale). La protocollazione tardiva della domanda fa decorrere la prestazione dal giorno successivo alla data di protocollo.
  • Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante. Al fine di verificare le dichiarazioni rese, è necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
  • Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedura Acigs. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, Pec o raccomandata a mano) alle Rsu/Rsa (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla Ais.
  • Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda. Viene richiesto al datore di lavoro di documentare schematicamente i dati economici relativi a fatturato, utili o perdite e debiti verso fornitori. In alternativa (come da faq dell’Fsba), potrà essere allegata alla domanda una relazione tecnica che contenga in modo dettagliato ed esaustivo le seguenti informazioni: a) tipologia e caratteristiche attività del datore di lavoro; b) descrizione delle cause della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (si ricorda che la prestazione Ais è richiedibile per cause imputabili esclusivamente a situazioni temporanee esterne all’impresa; non sono tali eventi ricorrenti e stagionalità); c) previsione di ripresa dell’attività.

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