Con la mensilità di dicembre 2015, l'Inps ha disposto con modalità automatica il pagamento in un'unica soluzione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare riferito a tutto il 2015 per i pensionati della gestione e dei dipendenti pubblici affetti da invalidità.
Così ha puntualizzato l'Inps con il messaggio 1° ottobre 2015, n. 6039.
Assegno per i grandi invalidi di guerra
L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spetta, in base all'articolo 1 del Dm 30 settembre 2013, ai seguenti pensionati invalidi:
1) ai pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al Dpr 23 dicembre 1978, n. 915, nella misura di 900 euro mensili;
2) ai pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E, nella misura dimezzata di 450 euro mensili.
Destinatari
I beneficiari di tale prestazione sono (Dm 10 luglio 2014):
a) i grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) i grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo, ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.
Patologie
Le alterazioni organiche e funzionali che danno diritto all'assegno intero sono le seguenti:
1) alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;
2) perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
3) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali);
4) alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza;
5) perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani;
6) disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Le alterazioni organiche e funzionali che danno diritto all'assegno dimezzato sono invece le seguenti:
1) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale;
2) perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi;
3) amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza;
4) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

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