Welfare

Assegno unico, bonus per il secondo percettore di reddito anche ai nuclei vedovili

La maggiorazione continuerà a essere erogata anche in caso di decesso di uno dei due genitori lavoratori nel corso dell’annualità di fruzione dell’assegno

di Mauro Pizzin

Il bonus per il secondo percettore di reddito, previsto dalla normativa sull'assegno unico universale, non verrà perso in caso di decesso di uno dei due genitori lavoratori nel corso dell'annualità di fruizione dello stesso.
Lo ha reso noto l'Inps con il messaggio 724/2023, pubblicato ieri. Nel documento si ricorda che il Dlgs 230/2021, istitutivo dell'assegno unico, all'articolo 4, comma 8, ha stabilito che «Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente… fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40mila euro. Per livelli di Isee superiori a 40mila euro la maggiorazione non spetta».
La disposizione, sottolinea l'Istituto, aveva l'obiettivo di incentivare l'occupazione dei genitori del medesimo nucleo familiare, ragion per cui la maggiorazione non potrebbe essere richiesta per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore. Tenuto conto, tuttavia, della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, con parere favorevole del ministero del Lavoro si è deciso di erogare d'ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito per i decessi del genitore lavoratore verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'assegno. Agli interessati non sarà richiesto alcun adempimento.
Per le domande di assegno presentate dal 1° gennaio 2022 la maggiorazione sarà quindi applicata fino al febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023. Allo stesso modo si procederà per le future annualità di erogazione dell'assegno.

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