Contrattazione

Assenze e ferie vanno subordinate alle esigenze dell’ente

immagine non disponibile

di Gianfranco Rucco

Il contratto nazionale dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 detta con gli articoli 13 e 16 una regolazione in materia di durata della prestazione lavorativa e delle ferie che presenta alcune precisazioni rispetto al passato, finalizzate a correggere delle applicazioni anomale della disciplina previgente su cui è opportuno richiamare l’attenzione in questa fase di prima lettura interpretativa della nuova disciplina.

L’articolo 13 prevede che i dirigenti «adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane». Questa regola è espressione di un canone generale che informava anche la vecchia disciplina contrattuale in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti, canone in base al quale il dirigente, pur essendo autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare questa autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui è inserito.

Per chiarire più compiutamente questa correlazione tra autonomia del dirigente ed esigenze dell’organizzazione l’articolo 13 prevede che i dirigenti «assicurano la propria presenza giornaliera in servizio», con ciò peraltro trasformando in disciplina contrattuale una regola di comportamento già configurata anche dalla giurisprudenza contabile.

Il canone generale impronta anche la disciplina contrattuale in materia di fruizione delle ferie. In relazione a questa tematica si deve infatti rilevare che l’articolo 16, comma 11 del contratto del 17 dicembre, al primo periodo, tra l’altro recita: «Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie».

La norma chiarisce che l’autoorganizzazione delle ferie, nei termini previsti, costituisce non solo una prerogativa ma una precisa «responsabilità» del dirigente, un dovere che rileva anche sul piano deontologico e disciplinare. Inoltre l’articolo 16, comma 11 reca un secondo periodo a norma del quale «la programmazione delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all’amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente». Da questa disciplina discende anche, logicamente, che l’organizzazione dell’ente debba prevedere una figura cui competa «la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente». Ma in ordine a questa individuazione il contratto non può fornire alcuna indicazione precettiva trattandosi di materia organizzativa affidata all’autonomia regolamentare dell’ente.

Peraltro si può ipotizzare che questa figura sia individuabile anche nel direttore generale, ove presente, o nel segretario in forza dei suoi compiti di sovrintendenza e coordinamento come da ultimo declinati anche dall’articolo. 101, comma 1, del contratto.

Dal canone generale e dall’esigenza di coordinamento che da esso direttamente discende si ricava anche il criterio ermeneutico della disciplina dell’articolo 16, comma 15 del contratto, anch’essa da interpretarsi nel senso che la fruizione delle ferie da parte dei dirigenti debba essere organizzata, in base al comma 11, in modo anche da contenere nella massima misura possibile la maturazione di ferie non fruite nei termini ivi previsti, costituendo questa una ipotesi patologica e non fisiologica nella gestione del tempo di lavoro dei dirigenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©