Asseverazione in edilizia, più appeal dalla nuova norma Uni 11751
Dopo lunghi mesi di lavoro è stata messa a punto definitivamente la nuova norma Uni 11751-1:2019, che regolamenta il processo per lo svolgimento dell'asseverazione da parte degli organismi paritetici nel settore delle costruzioni edili o d'ingegneria civile, al fine di garantire modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, utili ad attestare l'adozione e l'efficace attuazione del modello organizzativo e di gestione (Mog) da parte delle imprese in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Bisogna ricordare che la previsione del Mog discende dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti in genere del Dlgs 231/2001, sulla quale l'articolo 30 del Dlgs 81/2008, ha "confezionato" un regime speciale per l'ambito della sicurezza sul lavoro.
L'asseverazione del Mog
Per favorire la diffusione dei Mog, l'articolo 51 del Dlgs 81/2008 ha riconosciuto agli organismi paritetici, costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 2, comma 1, lettera ee, del Dlgs 81/2008), l'importante compito di rilasciare, su richiesta dell'impresa, un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui «l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività».
Il settore nel quale fin da subito questo nuovo istituto ha trovato terreno fertile è stato quello dell'edilizia in cui, grazie alla presenza capillare e qualificata dei comitati paritetici territoriali (Cpt), sono state realizzate le prime esperienze applicative attraverso la Uni/Pdr 2:2013 "Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile".
La nuova Uni 11751-1:2019
La Uni/Pdr 2:2013 era, tuttavia, solo una prassi di riferimento e non una norma tecnica e, per tale motivo, entro il termine di cinque anni doveva essere convertita in norma altrimenti sarebbe finita nell'oblio.
La nuova Uni 11751-1:2019 consente ora di collocare l'asseverazione nel settore delle costruzioni su basi più solide. Strutturalmente la norma si presenta molto agevole, suddivisa in sette punti e due appendici. Nella prima parte sono contenute principalmente le regole del processo di asseverazione (p.4), il documento di asseverazione (p.5), la validità e il mantenimento (p.7), con la previsione anche di specifiche relative la sospensione e la revoca.
Registro nazionale delle imprese asseverate e norme premiali
Da rilevare, infine, che la Uni 11751-1:2019 prevede anche il registro nazionale (p.5.2); in effetti, va ricordato che il 12 novembre 2014 il ministero del Lavoro e la commissione nazionale paritetica per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Cncpt) hanno stipulato un apposito protocollo d'intesa per la realizzazione del registro nazionale delle imprese asseverate, disponibile al link https://www.cncpt.it/asseverazione.php
Pertanto, già oggi è possibile agevolmente consultare tale elenco che, secondo quanto stabilisce il già citato articolo 51 del Dlgs 81/2008, dovrebbe servire anche da orientamento dell'azione ispettiva.
Con la Uni 11751-1:2019 si spera, quindi, che l'istituto dell'asseverazione, entrando in una fase di stabilità normativa, possa definitivamente decollare; sotto tale profilo non vanno, poi, nemmeno dimenticate le norme premiali dell'Inail (per esempio il bando Isi) e del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che consentono alle imprese asseverate di realizzare vantaggi economici e di mercato anche significativi e spesso purtroppo nemmeno noti.