Assistenza fiscale, imminente la scadenza del modello 730 integrativo
Si premette che il Modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Tale Modello presenta diversi vantaggi: principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Inoltre, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità Spid (Sistema pubblico dell'identità digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi.
Il Modello 730 ordinario (non precompilato) può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, ecc.).
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Il Modello 30 ordinario si presenta:
- entro il 7 luglio al proprio sostituto d'imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.
Rettifica del Modello 730
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Modello 730 "rettificativo".
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Entro il prossimo 25 ottobre, quindi, i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che si accorgono di errori nel modello già inviato, possono presentare il 730 integrativo al fine di correggere la dichiarazione a loro favore.
In particolare, il Modello può essere presentato qualora l'integrazione e/o la rettifica comportino un maggior credito o un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario, oppure per integrare o correggere i dati del sostituto d'imposta.
Lo stesso, inoltre, deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta o di modello precedentemente inviato direttamente dal contribuente in via telematica tramite il sito dell'Agenzia delle entrate.
A seconda dei casi, il contribuente dovrà indicare nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio uno dei seguenti codici:
- Codice 1: nel caso in cui nella dichiarazione presentata si riscontrino errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior credito, un minor debito (ad esempio, per omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta), ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario.
In nessun caso con la dichiarazione integrativa è prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti).
Nel caso di avvenuta presentazione di un Modello 730 Dipendenti senza sostituto, esso non sospende le procedure di rimborso da parte dell’agenzia delle Entrate per le imposte a credito o l'obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per le imposte a debito.
Il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
- Codice 2: in questo caso l'integrazione della dichiarazione riguarda i soli dati del sostituto d'imposta, che avviene nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d'imposta il quale effettua il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto determinando così la mancata effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In questa ipotesi il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
- Codice 3: avviene quando l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta originaria ed il risultato contabile del modello 730 originario non è mai stato ricevuto per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare le operazioni di conguaglio.
Anche in questo caso il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
Nelle eventualità di cui ai codici 2 e 3, la dichiarazione originaria può essere esclusivamente "con sostituto" e deve essere presentata obbligatoriamente dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale in occasione della presentazione della dichiarazione originaria.
Modello 730 integrativo oltre il 25 ottobre 2018
Se il contribuente, oltre la scadenza del 730/2018 integrativo, quindi oltre il 25 ottobre 2018, si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può presentare un modello Redditi Persone fisiche 2018, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche 2018 può essere presentato:
a.entro il 31 ottobre 2018 (cosiddetta correttiva nei termini), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta,
b.oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche 2018 relativo all'anno successivo (cosiddetta dichiarazione integrativa a favore),
c.ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (cosiddetta dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322). In questa ipotesi l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
In quest'ultima fattispecie (punto c.), oltre al contestuale pagamento del tributo dovuto, interessi e sanzione, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.