Assunzione in agenzia di rappresentanza estera
Nel caso di un lavoratore assunto in Italia sorgono per il datore di lavoro una serie di obblighi nei confronti del fisco italiano. In tali circostanze, indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve calcolare e versare le imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente. Nel particolare caso in cui il lavoratore presti in Spagna la propria attività lavorativa per l’intero anno è possibile procedere alla sospensione delle ritenute fiscali. Come noto la verifica della residenza fiscale in Italia rappresenta una operazione molto delicata, dovendosi tener conto non solo degli aspetti lavorativi, ma anche della sua situazione familiare e finanziaria del lavoratore. In ogni caso il sostituto d’imposta risponde se ha proceduto a sospendere le ritenute non correttamente. Per ridurre il margine di errore in questi casi, appare utile fare auto-certificare al dipendente (che dovrà essere edotto dei requisiti per la residenza/non residenza in Italia) il proprio status fiscale. Il reddito prodotto all’estero dal lavoratore non verrà assoggettato a tassazione, procedendosi alla sospensione delle ritenute, mentre il lavoratore dovrà versare direttamente le relative imposte in Spagna (di regola per il tramite della dichiarazione dei redditi, in assenza di un sostituto d’imposta in loco).