Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza: quale contratto?
Lo sgravio spettante ai datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza in base all'art. 8 del decreto legge 4/2019 conv. Nella legge 26/2019, può essere solo a tempo indeterminato, anche part time solo indeterminate condizioni. L'assunzione a tempo determinato non dà diritto allo sgravio. Le altre condizioni per fruire dello sgravio contributivo sono (v. INPS circ. 104/2019: - realizzare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato; - rispettare gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015; - risultare in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali - stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - risultare in regola con gli obblighi di assunzione dei soggetti disabili; - non essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso. I vincoli previsti in caso di precedenti licenziamenti sono i seguenti: - nel calcolare l'incremento netto occupazionale occorre non considerare nella base occupazionale media i lavoratori licenziati per giusta causa; - non è consentito assumere ai fini dell'utilizzo dello sgravio quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro con elementi di relazione col datore di lavoro che assume.