L'esperto rispondeAgevolazioni

Assunzioni agevolate under 30 e 36, applicabilità

Nel caso di assunzione di under 30 che non ha mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa è ancora possibile utilizzare la legge 205/17 nell'anno 2023 (tipo incentivo geco)? Premetto che la assunzione a tempo indeterminato è avvenuta in data 1° febbraio 2023. Nel caso si voglia utilizzare la agevolazione under 36 della legge 197 2022 non ancora operativa come ci si deve contenere per il versamento dei contributi nei mesi che precedono la autorizzazione ue e le specifiche uniemens? Si può utilizzare l'agevolazione della legge 205/2017 da febbraio e fino alla autorizzazione ue/specifiche inps, per poi previa restituzione della agevolazione fruita, utilizzare la legge 197/ 2022 per il periodo arretrato(da febbraio ) e corrente? Nel caso di assunzione nelle 8 regioni del sud è compatibile la agevolazione sud con le 2 agevolazioni (giovani legge 205/2017 e legge 197 2022)?

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Nel caso di assunzione di under 30 che non ha mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa è ancora possibile utilizzare la legge 205/17 nell'anno 2023 (tipo incentivo geco)?
Premetto che la assunzione a tempo indeterminato è avvenuta in data 1° febbraio 2023.
Nel caso si voglia utilizzare la agevolazione under 36 della legge 197 2022 non ancora operativa come ci si deve contenere per il versamento dei contributi nei mesi che precedono la autorizzazione ue e le specifiche uniemens?
Si può utilizzare l'agevolazione della legge 205/2017 da febbraio e fino alla autorizzazione ue/specifiche inps, per poi previa restituzione della agevolazione fruita, utilizzare la legge 197/ 2022 per il periodo arretrato(da febbraio ) e corrente?
Nel caso di assunzione nelle 8 regioni del sud è compatibile la agevolazione sud con le 2 agevolazioni (giovani legge 205/2017 e legge 197 2022)?

Si ritiene che la agevolazione under 30 della legge 205/17 (circolare 40/2018 Inps) sia operativa, essendo norma strutturale, anche nell'anno 2023; per cui nel caso di assunzione a tempo indeterminato/trasformazione a tempo indeterminato nell'anno 2023, di un under 30 che non ha mai avuto rapporti a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa, è possibile utilizzare la predetta agevolazione.
Ricordo che la agevolazione della legge 205/2017 consiste nell'abbattimento dei contributi c ditta al 50%/nel limite annuale di 3000 euro (mese 250 euro) per 36 mesi, nel caso di rapporto a full time (nel caso di part time i predetti limiti si ragguagliano alla% a part time).
La agevolazione non si estende ai premi Inail.
Ovviamente la agevolazione legge 205/2017 (tipo incentivo geco/circolare 40/18 Inps) è incompatibile con l'altra agevolazione giovani under 36 prevista dalla legge di bilancio 2023 che costituisce un potenziamento (tetto annuale a 8000 euro) e una derivazione della legge 178/2020 (il tetto annuale della legge 178 2020 era a 6000 euro).
Attualmente la agevolazione under 36 (legge 197/2022), per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato che avvengono nel 2023, non è operativa in quanto necessita della autorizzazione Ue e delle specifiche uniemens.
La agevolazione legge 197/2022, una volta pervenuta la autorizzazione Ue sarà fruibile entro i tetti comunitari, e verrà annotata nel registro degli aiuti di stato.
Quindi nel caso in cui il datore in fase di assunzione nel 2023 voglia utilizzare l'agevolazione della 197/2022 (articolo 1, comma 297) per il giovane under 30 , per i primi mesi (quelli antecedenti alla autorizzazione ue/specifiche uniemens) dovrà pagare i contributi c ditta pieni.
Più in dettaglio per i mesi del 2023 che precedono la autorizzazione Ue e il varo delle specifiche Uniemens il datore pagherà i contributi c/ditta pieni su quel dipendente(esempio : febbraio/giugno di esempio)salvo poi recuperare i contributi oggetto di agevolazione dei periodi pregressi(febbraio-giugno dell' esempio) con le specifiche uniemens per la gestione degli arretrati non appena saranno messe a disposizione dall'istituto.
Possiamo ipotizzare che ad agevolazione 197/2022 non operativa, ma è strada che sconsiglio, sia possibile utilizzare per i mesi che precedono la autorizzazione Ue (esempio febbraio/giugno dell'esempio) la agevolazione legge 205/2017, articolo 1, comma 100 e seguenti al sussistere dei requisiti.
Una volta arrivata la autorizzazione ue/ e le specifiche uniemens della agevolazione legge 197/2022, riteniamo si possa restituire all'Inps la agevolazione fruita con la 205/2017, per poi recuperare con i codici a credito arretrati i contributi c/ditta agevolabili arretrati ai sensi della legge 197/2022. Quindi avremo una restituzione da parte del datore di lavoro all'inps, dei contributi agevolati con la 205/2017 (725/debito/febbraio- giugno di esempio) e un contestuale credito da agevolazione legge 197/2022 (1450 euro/credito/mesi: febbraio-giugno di esempio).
In merito alla restituzione del debito da legge 205/2017, non è noto se lo stesso avverrà con codice a debito (deve essere istituito da inps nell'atto di prassi/circolare -messaggio) o con i vig (procedura molto laboriosa/nel caso in cui inps non istituisca il codice a debito per restituire la agevolazione 207/17 nell'atto di prassi di prossima emanazione).
Ovviamente il corrente andrà gestito come agevolazione 197/2022 (ogni mese si abbatteranno i contributi c/ditta al 100%/limite mese a 666,66);
Quindi possiamo ipotizzare che ad agevolazione legge 197/2022 non operativa, sia possibile passare dalla agevolazione 205/2017 (utilizzata nel 2023 prima della autorizzazione ue/e specifiche uniemens) a quella della legge 197/22; al contrario non sarà possibile il passaggio dall'una all'atra agevolazione nel caso di assunzione di giovane under 30 dopo la autorizzazione Ue (ad agevolazione 197/2022 operativa).
Esempio:
-assunzione giovane under 30 a tempo indeterminato full time, il 1 /2/ 2023;
-fruizione della agevolazione legge 205/2017: per i mesi da febbraio a giugno;
-per i mesi da febbraio/a giugno: abbattimento dei contributi c/ditta al 50%/ limite mese 250(limite anno 3000);
Ipotizziamo che a luglio arrivi autorizzazione Ue/ e specifiche Uniemens della legge 197 /2022 e da febbraio a giugno è stata utilizzata la legge 205/17 (tipo incentivo geco). Se ipotizziamo che per ogni mese da febbraio/a giugno vi sia un imponibile previdenziale di 1000/ aliquota c/ditta 29(solo contributi esonerabili), la agevolazione fruita per ogni mese:
1000 x 29% al 50%=145/max 250 mese/145 euro contributi esonerati;
totale agevolazione febbraio/giugno- 145x5=725 euro;

Questa agevolazione è compatibile con la agevolazione sul dipendente del 3% (imponibile fino a 1923 euro) vedi legge bilancio 2023 e circolare Inps 7/2023;

agevolazione fruita con legge 205/17– 725 euro (145 x5=725);

Se a luglio arriva l'autorizzazione Ue e le specifiche Uniemens per gestire l'under 36 (legge 197/2022): si ritiene che restituendo 725 euro (con codice a debito nel caso di istituzione da parte dell'Inps con l'atto di prassi o con procedura di regolarizzazione vig nel caso in cui inps non istituisca codice a debito ) ovvero la agevolazione fruita in relazione alla legge 205/17(tipo incentivo geco), sia possibile fruire come arretrato della agevolazione legge 197/2022-per 1450/somma a credito ;

A tal punto si possono recuperare i contributi c/ditta al 100%/nei limite di 666.66 di febbraio/giugno utilizzando la agevolazione 197/22.


Nel caso, invece, di assunzione a tempo indeterminato /o trasformazione a tempo indeterminato di un under 30 successiva alla autorizzazione Ue il datore dovrà scegliere se usare l'under 30 (legge 205/2017) o l'under 36 (legge 197 /2022) e non ci sarà la possibilità di tornare indietro (le 2 agevolazioni sono incompatibili) una volta operata la scelta.
Quindi la scelta della legge 205/2017 preclude il binario della legge 197/2022 e viceversa.
Nel secondo caso giovane +30 e fino 36 anni: età anagrafica per l'assunzione a tempo indeterminato/trasformazione a tempo indeterminato nell'anno 2023 si può utilizzare solo la legge 197/22 una volta che sarà operativa.
nel caso dell'esempio (esempio assunzione di un soggetto di 35 anni->30 anni/<36 anni- il 1 febbraio del 2023) il datore pagherà i contributi c ditta pieni (febbraio/giugno) e poi recupererà gli arretrati una volta uscite le specifiche uni-emens(riprendendo i numeri dell'esempio: su luglio /recupero contributi/somma a credito di 1450/febbraio-giugno).
La legge 205/17 non è utilizzabile visto che il giovane ha +di 30 anni;
Inoltre, le agevolazioni sia per l'under 30 (legge 205/2017), che per under 36 (legge 197/2022) sono incompatibili con l'esonero sud (dl 104/2020, articolo 27, legge 178/2020) ai sensi della legge 205/2017, articolo 1, comma 114.
Quindi il datore che assume un under 30 (anche under 36) con sede di lavoro/intesa come unità operative nelle 8 regioni del sud o utilizza la legge 205/17/legge 197/22 o l'esonero sud.

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