Assunzioni limitate fino al 30 giugno per le società a controllo pubblico
L'articolo 16, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 100/17, integrando il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha stabilito il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società a controllo pubblico, (quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto indicato al comma 1 del medesimo articolo.
Tale decreto (datato 9 novembre 2017) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017 e stabilisce, all'articolo 4, che dalla data di pubblicazione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2018 (sono possibili proroghe), le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dalla apposita sezione del sito istituzionale dell'Anpal, nell'ambito del sistema informativo unitario. Lo stesso decreto aggiunge che, ove le società a controllo pubblico abbiano la necessità di assumere a tempo indeterminato lavoratori con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono all'ente che gestisce l'elenco.
Pertanto una eventuale assunzione a tempo indeterminato può avvenire, al momento, con il rispetto delle condizioni sopra specificate. Dal punto di vista operativo, dal 31 marzo 2018 gli elenchi di lavoratori e lavoratrici dichiarati eccedenti e non ricollocati, e le relative misure, sono gestiti da Anpal, mentre sul relativo sito è presente l'apposito applicativo (la attività di autorizzazione delle richieste provenienti da società controllate dallo Stato spetta al ministero dell'Economia e delle finanze). Con nota del 22 marzo scorso, l'Anpal ha diffuso le relative indicazioni operative.
Per quanto concerne il reclutamento del personale, ivi incluso quello a tempo determinato, il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 175/2016 dispone come principio generale, salvo alcune regole dettate dal medesimo decreto, l’applicazione delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. Più in particolare, in materia di reclutamento, il comma 2 stabilisce che le stesse società disciplinino, con propri «provvedimenti», criteri e modalità per il reclutamento del personale «nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Ne segue che le società a partecipazione pubblica devono prevedere con propri regolamenti, deliberati dall'assemblea dei soci, procedure che garantiscano la selezione del personale basate su criteri oggettivi e predeterminati. Tali provvedimenti/regolamenti, inoltre, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società. Quanto all'assunzione di personale a tempo determinato in somministrazione, ferma la necessità di prevedere le relative procedure nei menzionati regolamenti, si richiama il comma 5 dell’articolo 19 secondo cui le amministrazioni pubbliche socie/controllanti fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici anche riguardo al personale delle società controllate (ad esempio determinando limitazioni o vincoli all'utilizzo di personale in somministrazione). Si applicano in ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo 175/2016, le norme in materia di somministrazione di cui al decreto legislativo 81/2015 (Capo IV) nonché le norme desumibili dalla contrattazione collettiva di settore.