Contenzioso

Attività analoghe pregresse non invalidano il contratto di apprendistato

Occorre dimostrare che l’esperienza acquisita rende superfluo il nuovo percorso formativo

di Andrea Beretta

La Corte d’appello di Genova, con sentenza 174/2025, ha affermato che, per ritenere illegittimo un contratto di apprendistato, non è sufficiente aver già svolto attività analoghe anche presso altri datori di lavoro, ma occorre dimostrare con precisione che le esperienze lavorative pregresse rendano superfluo il percorso formativo che caratterizza detta tipologia contrattuale. Ha, inoltre, statuito che l’onere di dimostrare lo svolgimento del lavoro straordinario è in capo al prestatore e deve esser...