Politiche attive

Attività formativa obbligatoria in caso di integrazioni salariali straordinarie

Pubblicati i due decreti del ministero del Lavoro attuativi delle norme della legge di bilancio 2022

di Gianni Bocchieri

Con la pubblicazione dei due decreti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 agosto 2022, il primo relativo alle modalità di attuazione delle iniziative formative dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie e il secondo ai criteri e alle modalità per l’accertamento sanzionatorio della loro mancata partecipazione - pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale 227 del 28 settembre e 253 del 28 ottobre - si completa la disciplina regolatoria degli obblighi e degli adempimenti relativi ai loro percorsi di formazione o di riqualificazione dopo le modifiche dell’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 202, della legge 234/2021).

Il lavoratore in integrazione salariale è ora tenuto a partecipare a progetti di carattere formativo o di riqualificazione professionale per mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Queste attività formative possono anche essere cofinanziate sia dalle Regioni, nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro, sia dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua con il conto formazione di ciascun datore di lavoro o tramite avvisi sul conto di sistema.

Da un punto di vista procedurale, restano poco definite la modalità per l’accesso alla formazione, la tipologia di enti erogatori e l’applicazione delle sanzioni previste.

Sebbene sia previsto che l’accordo sindacale individui i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori anche per l’eventuale conseguimento di una qualificazione di livello 3 o 4 Eqf, nonché le modalità di valorizzazione delle competenze possedute e di personalizzazione dei percorsi sulla base della valutazione in ingresso, non viene fissata una durata dei percorsi formativi da definire attraverso la progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti dal Repertorio nazionale. A questo scopo, neppure è sufficiente il riferimento alla stessa qualificazione 3 o 4 Eqf, per dare un parametro di impegno formativo in termini di durata temporale.

Rimandando all’accordo sindacale, il decreto attuativo delle iniziative formative si limita a sancire che i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nell’azienda di provenienza ovvero a incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità in altre realtà lavorative, a priori di difficile determinazione salvo i casi in cui sia conosciuta la loro destinazione finale. Pertanto, la corretta applicazione del sistema sanzionatorio crescente in base alle ore di assenza del lavoratore alle iniziative formative (decurtazione di un terzo della Cigs in caso di assenza tra il 25% e il 50% delle ore complessive, di metà tra il 50% e l’80% delle ore di assenza e di decadenza per oltre l’80% delle ore di assenza) potrà essere irrogata dal servizio ispettivo territorialmente competente dell’Inl solo in base all’accordo sindacale, al programma aziendale o agli atti prodromici all’accesso all’assegno di integrazione salariale.

In sintesi, questo decreto definisce un meccanismo di condizionalità simile a quello previsto per le attività formative legate alla Naspi. Mentre, però, questi ultimi lavoratori devono sottoscrivere un patto di servizio con i Cpi, a cui spetta la verifica del rispetto dei obblighi, la verifica sugli adempimenti formativi dei lavoratori in integrazione salariale spetta all’Ispettorato nazionale, che dovrà provvedere alla contestazione e comunicare i nominativi dei lavoratori che non hanno un’assenza giustificata all’Inps territorialmente competente ai fini dell’applicazione della sanzione.

Non viene, infine, previsto alcun raccordo tra i contenuti della formazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria con quelli previsti dal rifinanziato Fondo nuove competenze (Fnc), nello stesso senso finalizzato all’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito di processi di transizione digitale ed ecologica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©