L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Volontari nei patronati e comunicazione all’Inail

di Josef Tschoell

La domanda

L’articolo 6 comma 2 della legge 152/2001 prevede che i patronati possano avvalersi di volontari che operino in modo gratuito. Si richiede se per queste figure sussista l'obbligo di garanzia assicurativa e pertanto di comunicazione all’Inail.

In linea con quanto previsto dall'art.2, L. n. 266/1991 anche l'art. 17, D.Lgs. n. 117/2017 definisce il volontario come una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per quanto riguarda il lavoro dei volontari nei patronati il citato art. 6, comma 2, L. n. 152/2001 consente l'impiego di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche. A sua volta gli artt. 4 e 5, D.P.R. n. 1124/1965 non comprendono tra le persone assicurate da parte dell'Inail i volontari.

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