Adempimenti

Attribuzione del codice fiscale dell'armatore straniero, i chiarimenti dell’Inail

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di Andrea Costa

Con riferimento ai regimi speciali, il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Dpr 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'armatore di una nave battente bandiera estera, il cui equipaggio sia composto per almeno due terzi da marittimi di cittadinanza italiana, debba procedere ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie, garantendo loro le medesime prestazioni previste per i marittimi italiani.
Nel particolare caso in cui l'armatore della nave sia residente all'estero o abbia fuori dal nostro Paese la sede, l'Inail, con la circolare n. 83 del 3 dicembre 2015, ha ribadito la necessità dell'attribuzione del codice fiscale al fine di uniformare le modalità operative di gestione dei rapporti assicurativi.
Più nel dettaglio, la circolare in commento illustra, dapprima, le procedure operative per la richiesta all'agenzia delle Entrate del codice fiscale – evidenziando le particolarità nel caso in cui l'armatore sia una persona fisica – e, successivamente, le modalità telematiche di comunicazione dello stesso.
Riguardo il primo aspetto, quello della richiesta del codice fiscale, l'Istituto rinvia essenzialmente alle istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate per la compilazione del modello AA5/6, evidenziando la necessità di allegare adeguata documentazione che certifichi l'esistenza del soggetto giuridico estero, nonché una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente il motivo della richiesta di attribuzione del codice fiscale e l'effettiva mancanza di domicilio fiscale in Italia. L'istanza può essere presentata dall'armatore persona fisica anche presso l'ufficio consolare italiano del Paese estero in cui ha stabilito la propria residenza o domicilio fiscale.
Riguardo al secondo aspetto, la comunicazione del codice fiscale, l'Istituto chiarisce che gli armatori già iscritti ai servizi telematici del Settore Navigazione, quindi titolari di un codice conto a 5 cifre e delle credenziali di accesso, debbono procedere ad aggiornare la propria scheda anagrafica inserendo il codice fiscale tramite il Servizio online “Comunicazione variazione anagrafica > Variazione anagrafica armatore”, disponibile sul sito www.inail.it – Inail per – Naviganti – Accedi ai Servizi online.
Diversamente, per le nuove iscrizioni occorre attenersi alle modalità previste per l'iscrizione di un nuovo armatore nazionale, trasmettendo telematicamente la denuncia di prima iscrizione attraverso l'apposito Servizio online “Denunce prima iscrizione > Compilazione denuncia prima iscrizione” disponibile sul sito www.inail.it – Inail per – Naviganti – Accedi ai Servizi online. L'applicativo richiederà, inoltre, di inserire la denuncia di prima iscrizione della nave: qualora risulti già censita negli archivi Inail, occorrerà indicare semplicemente il numero di certificato associato, altrimenti sarà necessario compilare la scheda con i dati tecnici della nave.
Una volta completata la denuncia di prima iscrizione, è previsto l'invio all'armatore di una e-mail di conferma contenente le credenziali di accesso ai servizi online, il numero di conto assegnato (codice che individua l'azienda) e il numero di certificato (codice che individua la nave).

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