L'esperto rispondeContrattazione

Aumenti assorbibili nel ccnl commercio

immagine non disponibile

di Cristian Callegaro

La domanda

L’articolo 216 del rinnovato ccnl prevede che “Gli aumenti che non siano di merito (...omissis....), possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali Accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dall’1° gennaio 2022.”. Sembra, quindi, che siano assorbibili solo gli aumenti riconosciuti da tale data in poi lasciando non assorbibili i precedenti erogati al 31 dicembre 2021. E’ corretta tale intepretazione? Può eventualmente un accordo succesdsivo con il lavoratore rendenre assorbibili anche quelli riconosciuti prima dell’1° gennaio 2022 senza passare in sede protetta?

L’articolo 216 (“Assorbimenti”) del contratto collettivo nazionale di lavoro Terziario distribuzione e servizi precede che: “A fronte di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal...