Contrattazione

Aumenti «legati» al risultato

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di Giampiero Falasca

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica, siglato a fine novembre 2016 e approvato dai lavoratori a dicembre, rivede in maniera incisiva i rapporti tra il contratto nazionale e quello aziendale, mediante un ripensamento profondo del ruolo dei due livelli negoziali: il contratto nazionale diventa lo strumento che si occupa solo di garantire il recupero dell’inflazione, mentre il negoziato sugli incrementi retributivi si sposta al livello aziendale.

Questa innovazione risulta particolarmente adeguata ad accompagnare un settore che - a causa del generale andamento dell’economia, nazionale e internazionale - presenta situazioni molto differenziate tra loro: alcune imprese non sono in condizione di sostenere un incremento generalizzato delle retribuzioni, mentre altre possono riconoscere incrementi economici al personale, grazie a un ciclo economico e produttivo positivo.

Il nuovo Ccnl si adatta perfettamente a tutte queste situazioni, in quanto evita di riconoscere aumenti indifferenziati ma, allo stesso tempo, incentiva la distribuzione della ricchezza da parte delle singole imprese che possono permetterselo.

La misura che maggiormente rappresenta il cambio di prospettiva è il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione.

Viene abbandonato il sistema nel quale il valore dell’inflazione veniva pagato in anticipo, sulla base di una stima presuntiva (con l’impegno, di difficile applicazione, a conguagliare gli eventuali scostamenti rispetto alle variazioni reali), e viene introdotto un meccanismo di adeguamento all’inflazione ancorato agli indicatori realmente registrati nell’anno precedente.

Le parti devono incontrarsi ogni anno, nel mese di maggio, per calcolare - usando i dati dell’Istat - il valore dell’inflazione registrata nell’anno solare precedente (quindi, a maggio 2017 sarà calcolato il valore dell'inflazione del 2016), al netto dei costi dell’energia importata; una volta completato questo calcolo, nel successivo mese di giugno le aziende adeguano le retribuzioni, applicando il criterio condiviso con le parti sociali.

Sempre a livello nazionale, viene riconosciuto il diritto individuale - anche questo molto innovativo - alla fruizione di piani di welfare aziendale, il cui valore è crescente negli anni.

A eccezione di queste misure, il livello nazionale non riconosce incrementi retributivi: il negoziato sul tema viene interamente demandato alla contrattazione di secondo livello, che potrà individuare, in ciascuna impresa, le soluzioni economiche più adeguate rispetto alla specifica situazione.

Questo negoziato viene indirizzato dal Ccnl verso una direzione precisa: si incentiva la definizione di aumenti variabili, direttamente collegati all’andamento economico della singola azienda, mediante la regola dell’assorbibilità degli incrementi fissi e di quelli di natura individuale.

Il collegamento delle retribuzioni all’andamento dell’impresa è rafforzato dalla norma del contratto sui premi di risultato: con il nuovo Ccnl questi emolumenti dovranno essere totalmente collegati a risultati oggettivi e misurabili dell’azienda, mentre la disciplina precedente non escludeva soluzione diverse. La precisazione è quanto mai opportuna, in quanto solo il diretto collegamento con risultati aziendali consente l’applicazione degli incentivi fiscali previsti dalla legge.

L'accordo

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