[1] Sospensione dovuta alla "eccezionale situazione economica", come stabilito nell'incipit del comma 497. Cfr. F. Paesani e C. Infriccioli, Tempi di guida: sospeso l'aggiornamento delle sanzioni per il biennio 2023-2024, in Guida al Lavoro, n. 3/2023, 24 ss.
[2] Cfr. F. Paesani e C. Infriccioli, Autotrasporto, illeciti e sanzioni dal 1° gennaio 2025, in Guida al Lavoro, n. 1/2025.
[3] Cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, Autotrasporto e tempi di guida: adeguamento biennale delle sanzioni del codice della strada, in Guida al Lavoro, n. 4/2021, 33 ss.
[4] Nonostante la variazione in positivo dell'indice dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT negli ultimi due anni precedenti.
[5] Il decremento registrato, in concreto ha determinato, per il biennio 2021-2022, una riduzione minima degli importi sanzionatori superiori alle 250 €. Infatti, per importi edittali inferiori o pari a 250 € l'applicazione della percentuale di decremento (0,2%) ha prodotto valori decimali, rispettivamente superiori o pari a 50 centesimi di euro, che – arrotondati all'unità di euro superiore, ai sensi dell'art. 195, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 285/1992 – di fatto hanno conservano inalterato il valore della sanzione originaria. C. Infriccioli e F. Paesani, Autotrasporto e tempi di guida: adeguamento biennale delle sanzioni del codice della strada, in Guida al Lavoro, n. 4/2021, 33 ss, cit.
[6] Pubblicato sulla GU 31/12/2020, n. 323.
[7] Arrotondamento che opera per eccesso, se la frazione decimale della sanzione è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro.
[8] Cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, Autotrasporto, i chiarimenti dell'Ispettorato sulla quantificazione delle sanzioni, in Guida al Lavoro, n. 48/2025.
[9] Nella Nota n. 10252 del 03/12/2025, l'INL ricorda, infatti, che "l'allora IIL del Nord-Ovest, rispondendo" con propria Nota di chiarimenti prot. n. 6270 del 23/6/2017 all'ITL di Bergamo, aveva fornito agli uffici del proprio ambito interregionale un indirizzo secondo il quale l'importo sanzionatorio contemplato dall'art. 19 della legge n. 727/1978 viene determinato in misura fissa a 25 euro".
[10] Cfr F. Paesani e C. Infriccioli, Autotrasporto, sanzioni ridotte dopo il decreto del fare, in Guida al lavoro, n. 39/2013, 88 ss e C. Infriccioli e F. Paesani, Autotrasporto: i primi chiarimenti sulla riduzione delle sanzioni, in Guida al lavoro, n. 47/2013, 20 ss.