ApprofondimentoRapporti di lavoro

Autotrasporto, i chiarimenti dell'Ispettorato sulla quantificazione delle sanzioni

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 48

Guida al Lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce importanti chiarimenti interpretativi al proprio personale ispettivo, per la quantificazione delle sanzioni in materia di cronotachigrafo e organizzazione del lavoro del personale viaggiante

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 10252 del 3 dicembre 2025, affronta e risolve due rilevanti questioni applicative relative alla quantificazione delle sanzioni nel settore dell'autotrasporto.

La prima, più risalente, riguarda l'importo sanzionatorio previsto dall'art. 19 della legge n. 727/1978[1], relativo ad una serie di violazioni...

  • [1] Per un primo riferimento alla vicenda normativa relativa all'art. 19 della legge n. 727/1978, si rinvia a C. Infriccioli – F. Paesani (a cura di), I tempi di guida nei trasporti su strada, Gli Speciali di Guida al Lavoro, 2006, XXIV.

  • [2] Allegata, insieme al quesito proposto dall'ITL di Bergamo, alla nota INL n. 10252 del 3 dicembre 2025 in esame. La nota 6270/2017 aveva anche precisato che "Salvo diverso parere della Direzione Centrale Vigilanza, cui la presente è trasmessa vista la significativa rilevanza dell'argomento trattato, l'orientamento espresso dallo scrivente Ispettorato assume valore di atto di indirizzo per gli Ispettorati territoriali del nord-ovest".

  • [3] In merito, si rinvia a C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto e tempi di guida: adeguamento biennale delle sanzioni del codice della strada, in Guida al Lavoro, 4/2021, 33 ss.

  • [4] La tecnica legislativa del rinvio si caratterizza, nell'ordinamento giuridico italiano, per la presenza di una disposizione che non procede alla diretta determinazione della disciplina dei rapporti giuridici, ma li rimette ad altre fonti o disposizioni. In questo ambito, si distinguono, appunto due tecniche normative di rinvio. Da una parte, il cd. rinvio materiale o statico che è, sostanzialmente, un rinvio alla disposizione, in quanto comporta una sorta di incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante e viene qualificato statico proprio per evidenziare che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso. Dall'altra parte, il cd. rinvio formale o dinamico che è, invece, un rinvio alla fonte, e che ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte, di volta in volta, è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono.

  • [5] Le violazioni in materia di cronotachigrafo ex Reg. (UE) n. 165/2014, e la relativa sanzione di cui art. 19 Legge n. 727/1978, sono presenti anche nella nuova tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'UE in materia di trasporto su strada e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile: cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Infrazioni e sanzioni nel trasporto su strada: approvata la nuova tabella, in Guida al Lavoro, 46/2025.

  • [6] Sull'argomento, cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto: dall'Ispettorato nuove indicazioni sul calcolo delle sanzioni, in Guida al Lavoro, 25/2022.