ApprofondimentoRapporti di lavoro

Autotrasporto: deroghe temporanee per tempi di guida e periodi di riposo

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 12

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I conducenti di aziende aventi sedi in Italia impegnati in operazioni di trasporto internazionale (bilaterale o “estero su estero”) da e verso la Spagna dal 22 gennaio al 4 febbraio 2024 incluso, non sono sanzionabili in caso di violazioni sui tempi di guida e di riposo

Il Ministero dell’Interno, con la nota prot. n. 300/STRAD/1/0000004693.U/2024 del 14/02/2024, ha comunicato ai propri organi di controllo l’adozione, da parte della Commissione UE, su richiesta delle Autorità spagnole, della Risoluzione del 30/01/2024, con la quale sono state concesse deroghe temporanee ed eccezionali alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del Regolamento (CE) 561/2006, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

La nota del Ministero dell’Interno prot. n. 4693...

  • [1] Già in passato era successo che il Governo spagnolo avesse richiesto deroghe temporanee al Reg. (CE) n. 561/2006. Dal 15 dicembre 2020 al 23 febbraio 2021, a causa della situazione di disagio dovuta alla Brexit e alla variante inglese del Covid-19, il Ministro dei Trasporti spagnolo aveva adottato delle deroghe temporanee al Regolamento 561/2006 per tutti i conducenti di mezzi pesanti impegnati nei traffici tra Gran Bretagna e Spagna. In particolare, le deroghe ai tempi di guida e di riposo adottate avevano riguardato: l’estensione del periodo di guida giornaliero da 9 a 11 ore; l’estensione del periodo di guida massima nelle due settimane da 90 a 96 ore; il posticipo dell’inizio di un nuovo riposo settimanale dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale; e il posticipo del periodo di riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore.

  • [2] A causa della c.d. “protesta dei trattori”, nel gergo giornalistico.

  • [3] Le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di guida da parte del conducente (ad eccezione delle sanzioni per il mancato rispetto del periodo di guida bisettimanale), così come le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di riposo da parte del conducente, sono articolate per scaglioni crescenti, in base alla gravità dell’infrazione stessa, fino al 10%, dal 10% al 20%, oltre il 20%.

  • [4] Si ricorda, peraltro, che il regolamento n. 561/2006, prevede anche: le c.d. deroghe oggettive o statali, riconosciute ai singoli Stati membri dagli artt. 11 e 13; e le c.d. deroghe soggettive o individuali, disciplinate dall’art. 12; oltre alle c.d. altre deroghe previste dall’art. 15.

  • [5] Il paragrafo 3 dell’art. 14, infine, stabilisce che la “Commissione informa gli altri Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente articolo”, al fine di consentire agli altri Stati dell’UE di approntare le conseguenti misure attuative, nell’ambito dei trasporti internazionali di merce.