Rapporti di lavoro

Bloccata l’attività dell’azienda con unico addetto irregolare

Se si riscontrano violazioni sul fronte della sicurezza

di Luigi Caiazza

L'impresa che occupa un solo lavoratore che non sia «regolarmente tenuto in regola», ma che viola la disposizione indicata nell'allegato 1 al Dlgs 81/2008 riferita alla mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione (Rspp) e alla mancanza del documento di valutazione dei rischi (Dvr), è destinataria del provvedimento di sospensione dell'attività previsto dall'articolo 14 del medesimo Dlgs.

A tale conclusione perviene l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che, con la nota 162/2023, rispondendo a un quesito e d'intesa con il ministero del Lavoro, approfondisce quanto aveva già tempestivamente chiarito con la nota 509/2023.

Infatti, se è vero che l'articolo 14, comma 4, del Dlgs 81/2008, stabilisce che i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato nell'impresa (ipotesi di micro impresa), tale esclusione, però, non trova applicazione qualora l'ispettore accerti, contestualmente, gravi violazioni in materia di sicurezza come quelle indicate nell'allegato 1, come la mancanza del Dvr e la mancata nomina del Rspp, che da sole giustificano il provvedimento di sospensione.

Peraltro, come ricorda la nota, l'Inl ricollegandosi alla nota 509/2023, pur se l'ispettore nella fattispecie in esame non ritenesse di adottare il provvedimento di sospensione, potrà legittimamente adottare alternative e specifiche misure comunque atte a eliminare il pericolo per la sicurezza e salute del lavoratore, disponendo l'allontanamento dello stesso fino alla sua completa regolarizzazione, anche dal punto di vista della sicurezza.

È il caso di aggiungere che in tal caso l'allontanamento del lavoratore sarà oggetto di una disposizione che l'ispettore impartirà in base all'articolo 10 del Dpr 520/1955 che, in caso di inadempimento, secondo l'articolo 11, è a sua volta oggetto di sanzione, prevista con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 413 euro.

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