Rapporti di lavoro

Bonus 200 e 150 euro: riesame d’ufficio per le domande inoltrate da dottorandi, assegnisti e co.co.co.

In presenza di contribuzione non è necessaria l’iscrizione formale alla gestione separata Inps

di Alice Chinnici

Con il comunicato stampa del 31 gennaio, l'Inps ha reso noto che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum di 200 e 150 euro - previste rispettivamente dal decreto legge Aiuti (50/2022) e dal decreto Aiuti-ter (144/2022) - anche in assenza di una formale iscrizione alla gestione separata. Inoltre, sulla scorta di questo indirizzo amministrativo, per velocizzare i tempi di liquidazione dei provvedimenti e procedere al pagamento delle indennità, l'istituto previdenziale comunica di aver avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate, in modo che i lavoratori appartenenti alle suddette categorie non debbano presentare alcuna domanda.

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, l’articolo 19, comma 11, del Dl 144/2022 prevede per i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca:
–l'esistenza di un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del Dl 50/2022);
- l'iscrizione alla gestione separata;
- l'assenza di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Con il comunicato stampa l'Inps specifica che, ai soli fini dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell'iscrizione alla gestione separata si riterrà comunque soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all'attività svolta dagli utenti interessati.

Analoga previsione era contenuta nel messaggio 317/2023 con cui l'istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, le cui istanze erano state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Le prime indicazioni in merito alla presentazione delle istanze di riesame da parte dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e altre categorie – avverso il rigetto della domanda per l'indennità di 200 euro – erano state, invece, fornite dall'Inps con il messaggio 4314/2022 dove veniva indicato il temine, da ritenersi non perentorio, di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (30 novembre 2022) ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Infine, con il medesimo comunicato l'istituto ha affermato di star lavorando alla semplificazione del meccanismo di riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il processo di revisione delle istanze.

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