Bonus detenuti: nuove regole di compensazione al via
Il bonus consiste in un credito d'imposta. La norma che lo prevede è l'articolo 3 della Legge n. 193/2000 che agevola le imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati. Sono agevolate anche le assunzioni dei detenuti ammessi al lavoro esterno (ex articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354), ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione e lo svolgimento di attività formative.
Secondo le indicazioni del decreto interministeriale n. 148 del 24 luglio 2014, il bonus è utilizzabile in compensazione (ex articolo 17, D.Lgs. n. 241/97) solo tramite F24 telematico, attraverso il canale telematico dell'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Per l'effettiva operatività resta ancora da attendere il nuovo codice tributo ma residua ancora un po' di tempo: le nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2016 e da tale data sarà soppresso il codice tributo 6741.
Il nuovo provvedimento e il nuovo codice tributo si rendono necessari proprio per recepire le indicazioni fornite con il citato decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Tale regolamento ha adottato un'estensione della misura nel rispetto, però, di un limite di budget disposto dal ministero di Grazia e Giustizia.
Il provvedimento in commento trae origine proprio dalle esigenze di verifica connesse all'utilizzo del bonus. L'agenzia delle Entrate opererà le seguenti verifiche:
- verificherà ciascun modello F24 ricevuto,
- controllerà l'entità dell'importo del credito d'imposta utilizzato,
- accerterà la capienza rispetto al credito residuo (pari al bonus complessivamente assegnato al netto dell'agevolazione fruita e delle rettifiche eventualmente trasmesse dal ministero di Grazia e Giustizia).
Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 sarà scartato e i pagamenti ivi contenuti si considereranno non effettuati.
Dalla formulazione adottata nel provvedimento sembra che lo scarto del modello dovrebbe essere integrale. Suggeriamo, pertanto, la trasmissione di un modello F24 interamente dedicato al recupero del bonus, così da limitare le conseguenze negative di eventuali scarti dettati dalla procedura di verifica.
Al fine di consentire l'attività di verifica, entro il 31 dicembre di ogni anno il Dap del ministero di Grazia e Giustizia trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito per l'anno successivo. L'elenco, però, potrà essere oggetto di variazioni (integrazioni o revoche), trasmesse sempre in forma telematica. La presenza di variazioni comporta effetti per il contribuente perchè
In tali casi il modello F24 potrà essere presentato telematicamente all'agenzia delle Entrate solo a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'agenzia delle Entrate, che può avvenire entro 15 giorni dalla modifica effettiva.
Da ultimo viene previsto un regime transitorio che dispone la compensabilità dei crediti d'imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione. Essi possono essere fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le nuove disposizioni.