Bonus Sud cumulabile con sconti sulla carta
Con la pubblicazione della circolare Inps 102/2019 il quadro normativo dell’incentivo occupazione Sud (bonus Sud) è completo, e le aziende potranno finalmente iniziare a fruire dell’agevolazione per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
È infatti online dal 16 luglio il nuovo applicativo Ioss con il quale i datori di lavoro, o i loro delegati, possono presentare la domanda per prenotare i fondi utilizzabili per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni, nel limite dello stanziamento complessivo del 2019 pari a 320 milioni di euro (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Le domande presentate entro il 25 luglio e afferenti ad assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 15 luglio saranno istruite in modo cumulativo secondo l’ordine cronologico delle assunzioni, mentre le domande successive seguiranno il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione.
Pur non essendo cambiati rispetto al 2018 i requisiti soggettivi dei lavoratori, nella circolare l’Inps specifica che, in base al comma 14 quater dell’articolo 4 del decreto legge 4/2019, è da considerare “disoccupato” anche il lavoratore titolare di un reddito da lavoro dipendente o autonomo di importo tale da non subire imposizione fiscale in quanto le detrazioni di lavoro azzerano l’imposta lorda (8mila euro per il reddito di lavoro dipendente/assimilato e 4.800 euro per i redditi di lavoro autonomo).
Il bonus Sud 2019 è altresì cumulabile, secondo l’articolo 8 del Dl 4/2019, con la nuova agevolazione per le assunzioni dei percettori di reddito di cittadinanza (definita compatibile e «aggiuntiva»). Né la legge né la circolare Inps individuano un limite complessivo di cumulabilità, mentre specificano che, qualora l’esonero contributivo sia saturato dal bonus Sud, l’agevolazione del reddito di cittadinanza sarà fruita attraverso un credito d’imposta. Per comprendere le regole del cumulo si attendono la circolare Inps sull’incentivo per le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza, nonché il decreto che disciplinerà il recupero attraverso il credito d’imposta.
Rispetto al cumulo con l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani, poiché l’articolo 8 del decreto Anpal 178/2019 richiama espressamente l’incentivo definito dall’articolo 1 bis del Dl 87/2018 (assunzioni 2019 di giovani under 35), attualmente inapplicato per mancanza del decreto attuativo, il cumulo secondo Inps non riguarda l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui al comma 100 dell’articolo 1 della legge 205/2017 dei giovani under 30 (in quanto non richiamato dalla disciplina del nuovo bonus Sud 2019).
Nella circolare 102/2019 l’Inps aggiorna i codici per esporre l’incentivo a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio. L’agevolazione sarà esposta nell’elemento “TipoIncentivo” con il nuovo codice Ioss, mentre i corrispondenti importi conguagliati saranno ricostruiti nel Dm2013 con il codice L518 (beneficio corrente) e L519 (benefici arretrati). Per arretrati, precisa l’Inps, si intendono gli incentivi relativi ai periodi da gennaio a giugno 2019, che potranno essere conguagliati esclusivamente nei flussi di luglio, agosto o al massimo settembre 2019.
L’Inps attribuisce altresì specifici codici ai datori di lavoro autorizzati a utilizzare l’esonero oltre il tetto del de minimis, nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 7 del Dm 178/2019.
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