Rapporti di lavoro

Brexit: nell’Unilav i britannici indicati come lavoratori non comunitari

A seguito dell'uscita dall'Unione Europea da parte del Regno Unito, i cittadini britannici occupati nel nostro paese sono diventati lavoratori non comunitari e come tali devono essere indicati nel modello Unilav.

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di Alberto Rozza

Con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso dall'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2021, il Regno Unito è diventato Paese terzo, con la conseguenza che sono state modificate le condizioni sia per chi già soggiornava regolarmente prima del 31 dicembre 2020 sia per coloro che intendono soggiornarvi dal 2021.

Più precisamente i cittadini britannici presenti in Italia sono diventati non comunitari e questo impatta inesorabilmente anche sul rapporto di lavoro. A tal proposito, il ministero del Lavoro, con la nota 936 del 4 marzo 2021, ha fornitole istruzioni operative per la corretta compilazione dei modelli Unilav, Unilav_CONG, Unisomm, Vardatori e Unimare da utilizzare le per varie comunicazioni con il centro per l'impiego. Secondo la nota ministeriale, nel campo "Titolo soggiorno" dovrà essere indicato "Altro Provvedimento", mentre nel campo "Scadenza titolo di soggiorno (convenzionale)" la data del 31 dicembre 2099.

Il soggiorno regolare
Si coglie l'occasione per ricordare che il ministero dell'Interno, sul proprio sito internet, il 23 dicembre 2020 ha pubblicato il vademecum che indica le modalità per il regolare soggiorno del lavoratore britannico in Italia e dei suoi familiari dopo la Brexit.
In particolare, l'accordo di recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico denominato carta di soggiorno. Il documento indica che è stato emesso sulla base dell'accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall'accordo stesso (soggiorno, svolgimento di un'attività lavorativa, studio eccetera).

Il documento di soggiorno elettronico, in via generale, è valido 5 anni, ma può avere una durata pari a 10 anni (in questo caso si parla di carta di soggiorno permanente) se il cittadino britannico ha soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020. Questo documento è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico, sul cui sito è indicato un canale telematico dedicato che consente agli interessati di prenotare l'appuntamento per la presentazione dell'istanza.

I cittadini britannici iscritti in anagrafe prima del 31 dicembre 2020, a partire dal nuovo anno, sono invitati a presentarsi personalmente presso l'ufficio immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico. A tal fine devono essere presentati i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità;
- attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli articoli 46-47 del Dpr 445/2000;
- ricevuta di pagamento di 30,46 euro pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul conto corrente 67422402 (intestato a "MEF DIP.TODEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DISOGGIORNO" con causale: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno -Accordo di recesso UE/ UK");
- quattro fotografie in formato tessera.

L'attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza.
Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrano, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (per esempio contratto di lavoro, certificato d'iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.
Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico. Per esercitare tale diritto, il cittadino britannico dovrà recarsi presso la Questura della provincia dove risiede al momento della richiesta.

Il cittadino britannico non avrà alcun problema di soggiorno nel caso in cui, pur avendo chiesto l'iscrizione anagrafica prima del 31 dicembre 2020, non si è visto ancora completare la relativa istruttoria, dato che ciò che fa fede è la data di presentazione dell'istanza al Comune.

Un permesso ad hoc per i frontalieri
Infine, il vademecum, ricorda che sono lavoratori frontalieri, in base all'articolo 9 dell'accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 del trattato sul funzionamento dell'Ue, in uno o più Stati in cui non soggiornano.
A partire dal 1° gennaio 2021, questi lavoratori, previa esibizione di idonea documentazione in grado di dimostrare che esercitano in Italia un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 del trattato sul funzionamento dell'Ue, da prima del 31 dicembre 2020, potranno richiedere alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro un documento elettronico, di validità quinquennale, che attesta il loro status.

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