Un gruppo di infermieri professionali addetti a lavoro con turni avvicendati chiedeva all'ASP competente di poter fruire del buono pasto (o del servizio mensa), spettante ratione temporis al solo personale giornaliero con orario articolato tra mattina e pomeriggio; la Corte d'Appello riconosceva tale diritto e la Suprema Corte rigettava il ricorso dell'ASP, confermando la decisione

Cass., sez. lav., ord. 17 settembre 2025, n. 25525 

Il giudizio di merito e i fatti di causa

Un'aggregazione di infermieri professionali turnisti agiva nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, al fine di sentire accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa, o in alternativa del buono pasto, limitato, al momento del ricorso, esclusivamente al personale non turnista con rientro pomeridiano.

La Corte d'Appello di Messina, in riforma rispetto a quanto stabilito nel giudizio di prime cure, riconosceva la sussistenza del diritto dei lavoratori di beneficiare di ...

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