Un gruppo di infermieri professionali addetti a lavoro con turni avvicendati chiedeva all'ASP competente di poter fruire del buono pasto (o del servizio mensa), spettante ratione temporis al solo personale giornaliero con orario articolato tra mattina e pomeriggio; la Corte d'Appello riconosceva tale diritto e la Suprema Corte rigettava il ricorso dell'ASP, confermando la decisione
Massima
Pubblico impiego privatizzato – servizio mensa o buono pasto – orario giornaliero di almeno sei ore – necessità – natura turnista dell'orario - indifferenza Cass., sez. lav., ord. 17 settembre 2025, n. 25525
In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo, e dalla possibilità di effettuare effettivamente una pausa pranzo.
Il giudizio di merito e i fatti di causa
Un'aggregazione di infermieri professionali turnisti agiva nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, al fine di sentire accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa, o in alternativa del buono pasto, limitato, al momento del ricorso, esclusivamente al personale non turnista con rientro pomeridiano.
La Corte d'Appello di Messina, in riforma rispetto a quanto stabilito nel giudizio di prime cure, riconosceva la sussistenza del diritto dei lavoratori di beneficiare di ...
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