Adempimenti

Buoni pasto, per i lavoratori aggravio da 100 euro

di Stefano Sirocchi


Importo detassato dei buoni pasto cartacei ridotto da 5,29 a 4 euro giornalieri a partire dal 1° gennaio prossimo, secondo il Ddl di bilancio 2020. Con la conseguenza che, in assenza di una disciplina transitoria, i datori di lavoro potranno trovarsi a dover applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui ticket con valore superiore a 4 euro relativi ai blocchetti già acquistati e da smaltire nel 2020.

In particolare, l'eccedenza tra valore facciale del buono pasto e il nuovo limite di 4 euro sarà completamente imponibile. Le aziende che distribuiscono ticket cartacei da 5,29 euro e continueranno a farlo anche nel 2020 dovranno tenerne conto in busta paga. L'aumento di imponibile potrebbe essere di circa 300 euro su base annua, con maggiori trattenute fiscali e previdenziali che possono variare, a seconda della retribuzione del dipendente, da un minimo di 89 a un massimo di 143 euro all'anno, oltre alle addizionali comunali e regionali (con 230 giorni lavorativi e aliquota Inps del 9,19%). Per la maggior parte di questi lavoratori il conto sarà di almeno 100 euro all'anno.

Inoltre le aziende dovranno considerare l'aggravio Inps a loro carico, variabile in base al settore, ma che dovrebbe aggirarsi intorno agli 85 euro annui. Al fine di evitare la tassazione, il datore di lavoro potrebbe ridurre a 4 euro il valore dei buoni cartacei che consegna ai lavoratori oppure passare ai buoni elettronici. Peraltro, il Ddl di bilancio modifica l'articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir anche nella parte relativa alla soglia di esenzione dei ticket elettronici che viene elevata da 7 a 8 euro al giorno.

Nessuna variazione è prevista, invece, per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Il limite rimane a 5,29 euro al giorno (come chiarito in prassi, circolare 326/1997, paragrafo 2.2.3) e l'indennità in denaro resta esente in busta paga fino a tale soglia.

Alcuni direttori finanziari hanno sollevato il problema dell'erogazione dei buoni in fase di transizione. Per ragioni amministrative i ticket vengono consegnati il mese successivo rispetto a quello in cui si sono maturati quindi, ad esempio, a gennaio 2020 quelli di dicembre 2019.

Pur in presenza di un cambio di disciplina, si ritiene non vi siano maggiori oneri tributari da versare se i buoni con valore nominale pari al vecchio limite vengono distribuiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, come previsto dal principio di cassa allargato contenuto nell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

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