Contenzioso

C’è «tenuità» se l’omesso versamento è minimo

di Laura Ambrosi

È applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i plurimi omessi versamenti contributivi se di poco superiori alla soglia prevista: la consumazione del reato è infatti collegata al debito complessivo annuo e non alle singole condotte mensili.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 39413 depositata ieri.

Il legale rappresentante di una società veniva condannato per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in diverse mensilità del 2010. La pena, sebbene ridotta, veniva confermata anche dalla Corte di appello e l'imputato ricorreva in Cassazione.

In particolare, lamentava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che il debito complessivo per l'anno era di circa 11.000 euro e quindi solo di 1.000 euro oltre la soglia penale.

Evidenziava poi che gli omessi versamenti erano riferiti soltanto ad alcune mensilità, peraltro discontinue, mentre per altre si era proceduto al regolare pagamento.

Secondo la difesa, mancava così l'abitualità a delinquere e, stante l'esiguità del valore oltre la soglia, doveva applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che l'istituto è precluso quando i reati in contestazione sono riferiti a condotte plurime e reiterate.

Per tale ragione, la Corte di appello aveva escluso il beneficio nel presupposto che i singoli versamenti omessi rappresentassero le citate plurime condotte delittuose.

La Cassazione ha tuttavia precisato che la norma, nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione, si riferisce a condotte che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate.

Nella specie, invece, le diverse mensilità non versate solo sommate tra loro integravano il reato.

Secondo un consolidato orientamento, peraltro confermato anche da un'altra pronuncia di ieri (Cassazione 39423/2018), il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali è caratterizzato da una consumazione prolungata, connotato da una progressione criminosa di comportamenti che se adottati nello stesso anno, vanno considerati momenti esecutivi di un unico reato. Esso si consuma solo al superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui.

La Cassazione ha così affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile se l'omissione è di poco superiore alla soglia fissata dal legislatore, considerando però tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso. Nella specie, quindi, la soglia era superata per poco più di 1.000 euro.

La decisione è interessante poiché conferma l'applicazione del particolare istituto anche per i reati collegati al superamento di una soglia, che in passato invece era stata talvolta esclusa. È indubbio, infatti, che individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto verrebbe, in concreto, ad innalzarsi la soglia penale prevista per legge. Da evidenziare poi che il principio affermato è certamente applicabile anche in ambito penale tributario, nel quale solo il superamento di una o più soglie integra il reato.

Si tratta poi di stabilire, di volta in volta, quale possa essere l'importo della somma non versata (superiore alla soglia) da considerarsi particolarmente “tenue” da escludere l'illecito penale.

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