In un’azienda che applica il Ccnl Commercio-Confcommercio un dipendente si è assentato per complessivi 185 giorni nell'arco di un anno solare per due distinti episodi di infortunio sul lavoro (non imputabili a responsabilità del datore di lavoro). Si chiede se sia possibile licenziare il detto dipendente per superamento del periodo di comporto contrattuale e dunque se la previsione ex art. 175 del Ccnl Commercio Confcommercio in combinato disposto con l'art. 177 del medesimo Ccnl, con la dizione "periodo massimo di 180 giorni in un anno solare" integri una previsione di comporto secco o per sommatoria con specifica di eventuali documenti ufficiali a supporto della relativa interpretazione.
L’articolo 177 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi stabilisce, in materia di infortunio, che “(…) per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 76, 77 e 175 (…)”. L’articolo 175 disciplina il periodo di comporto per la malattia e stabilisce che “durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni...