Calcolo della pensione in cumulo o totalizzata con contributi agricoli
Nel calcolare la pensione ottenuta tramite il cumulo o la totalizzazione di periodi accreditati in gestioni diverse, l'assicurazione generale obbligatori (Ago) deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
L'Inps, con il messaggio 5 maggio 2020, n. 1867, riepiloga i criteri di calcolo delle pensioni in presenza di contributi accreditati in diverse gestioni di cui alcuni periodi caratterizzati da contribuzione agricola dipendente.
L'accredito della contribuzione agricola dipendente presenta, infatti, delle particolarità ai fini previdenziali, risalenti a norme datate ma tuttora applicabili. Il nuovo messaggio dell'Inps si occupa di stabilire l'applicazione o meno dei predetti criteri quando, oltre alla contribuzione agricola, siano presenti periodi misti di contributi, cioè accreditati in altre gestioni previdenziali.
Come prima ipotesi, quando sono presenti periodi di contributi agricoli dipendenti più contributi Fpld, più contributi gestioni autonome, più contributi di altre gestioni, è fattibile applicare il cumulo ex lege 228/2012 o la totalizzazione per accedere a un'unica pensione.
Innanzitutto, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l'Ago deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
Pertanto, se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione. Inoltre, i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, non soggetti alla rivalutazione al fine di assicurare la copertura annuale minima.
La seconda ipotesi considera la presenza di contributi agricoli dipendenti, più contributi al Fpld, più contributi delle gestioni autonome.
In questi casi, ai fini pensionistici, sono inapplicabili cumulo e totalizzazione e la pensione (di vecchiaia o anticipata) sarà perfezionabile in base ai criteri generali basati sul cumulo dei periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni Ago. La pensione sarà posta a carico della gestione autonoma di ultima iscrizione.
Nel terzo caso invece abbiamo la presenza di contributi agricoli dipendenti, più contributi al Fpld più contributi di altre gestioni diverse da quelle Inps.
Nei casi indicati è esercitabile il cumulo ex lege 228/2012 o, aggiungiamo, la totalizzazione. Ciò significa, secondo l'Inps, che il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l'accertamento dell'anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del Fpd dell'Ago.