Contenzioso

Calcolo della retribuzione nei giorni festivi infrasettimanali, le regole della Cassazione

immagine non disponibile

di Salvatore Servidio

Con l'ordinanza del 23 ottobre 2020, n. 23366, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul calcolo della retribuzione percepita dal lavoratore per il lavoro prestato nei giorni festivi.
Il fatto
Nella fattispecie trattata dalla Cassazione la Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame del lavoratore contro la pronuncia del Tribunale che aveva respinta la sua domanda diretta a ottenere il pagamento delle differenze maturate - a causa del mancato riconoscimento, da parte della datrice, dell'aumento del 10% previsto dal R.D. n. 692 del 1923 - a titolo di straordinario per il lavoro eccedente le 36 ore settimanali, di lavoro festivo diurno o effettuato nelle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché di retribuzione per le festività nazionali infrasettimanali e per quelle coincidenti con la domenica.
La Corte di merito ha ritenuto che il compenso aggiuntivo, previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 260/1949, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa senza distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 2095 del Codice civile e si riferisce alle giornate di festività nazionali cadenti di domenica non lavorate e anche alle altre festività in quanto indicate dalla legge.
Il lavoratore ricorre in Cassazione censurando, per quanto di interesse, la sentenza impugnata a sé sfavorevole, deducendo che gli spetterebbe la differenza del compenso delle prestazioni lavorative eseguite nelle festività nazionali e infrasettimanali, che non era stato determinato sulla base della retribuzione onnicomprensiva o comprensiva di tutti gli emolumenti obbligatori, ordinari, continuativi e determinati o determinabili e della maggiorazione contrattuale festiva.
La decisione della Cassazione
Nel decidere la vertenza, con l'ordinanza n. 23366/2020 in esame, la Sezione tributaria, respinge il ricorso del lavoratore e afferma che, in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, quali la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, le ex festività soppresse e i permessi retribuiti, non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per il lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva.
Nel merito, la Cassazione ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali, non vige il principio dell'omnicomprensività, pertanto il compenso per il lavoro straordinario può essere computato solo se espressamente previsto dai Ccnl, dal momento che né l'articolo 36, comma 3, della Costituzione, né l'articolo 2109 del Codice civile autorizzano a ritenere che sia imposto alle parti di attenersi a una nozione onnicomprensiva di retribuzione, in quanto tali norme non contengono alcuna specifica previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della stessa (cfr. Cass. n. 9764/2000; n. 7707/2003; n. 1823/2004; n. 9764/2000; n. 25760/2017; n. 28937/2018).
Ne segue che la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'articolo 5, secondo comma. della legge n. 260/1949, nel testo modificato dalla legge n. 90/1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass. n. 25761/2016).
Secondo l'ordinanza n. 23366/2020 in esame, la Corte di merito - che ha reputato che la maggiorazione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 260/1949, come modificato, sia istituto propriamente contrattuale rimesso all'autonomia delle parti, le quali possono determinarne il quantum e la base di calcolo - ha correttamente operato stabilendo che la maggiorazione prevista dal succitato articolo debba essere determinata in autonomia dalle parti.
Nel caso di specie, il Ccnl di riferimento non prevede, infatti, una nozione omnicomprensiva della retribuzione del lavoro festivo e precisa, invece, che la base di calcolo è la retribuzione individuale, pertanto la retribuzione da considerare per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali non è la retribuzione omnicomprensiva, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©