Call center, sottoscritto l’accordo per le collaborazioni
Il 1° marzo 2018 tra Assocal e Ugl terziario nazionale è stato sottoscritto un accordo collettivo che, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2015 e dal Dlgs 81/2017, fissa le condizioni per stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che operano in call center. L’intesa ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Sfera di applicazione e profili professionali
Le parti stabiliscono come l'accordo sia applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle associazioni firmatarie. La figura professionale dei collaboratori non subordinati cui è applicabile l'accordo è quella dell'operatore telefonico outbound che svolge attività di vendita di beni e servizi, di presa appuntamenti, di recupero crediti telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders. Restano pertanto escluse le figure che svolgono attività con contratto di lavoro subordinato.
Forma del contratto
Il contratto deve avere forma scritta, con individuazione delle parti contraenti, delle prestazioni richieste, del luogo di svolgimento della prestazione, della sua durata, dei compensi concordati, l'eventuale disciplina del trattamento di trasferta, le misure che garantiscono l'applicazione del dettato previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, le modalità di recesso.
Le caratteristiche della collaborazione
Le prestazioni devono essere rese unilateralmente e discrezionalmente da parte del collaboratore, con criteri organizzativi propri del cococo, senza obbligo di assoggettamento a potere direttivo e gerarchico, senza vincoli di subordinazione e di rispetto di orari prestabiliti, con carattere di continuità e con modalità di esecuzione della prestazione decisa dal collaboratore. Le parti possono comunque concordare le fasce orarie entro cui il cococo esegue la prestazione in relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali.
Assenze per malattia, maternità e infortunio
L'assenza per maternità, malattia e infortunio non estingue il contratto di collaborazione in essere, ma lo stesso rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo.
Salvo diversa disposizione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza.
Trattamento economico
Il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore ai minimi stabiliti dall'accordo in commento ed è riconosciuto in conseguenza la raggiungimento degli obiettivi prefissati dal committente.
I compensi minimi sono i seguenti:
• fino al 31 marzo 2019 il compenso minimo orario è pari a 6,50 euro;
• fino al 31 marzo 2020 il compenso minimo orario è pari a 7,30 euro;
• dal 1° aprile 2020 il compenso minimo orario è pari a 8,00 euro.
L'accordo inoltre ha inteso precisare che per sua natura al cococo non compete alcun istituto contrattuale di norma spettante ad un lavoratore subordinato, quindi non sussiste alcun diritto al trattamento per straordinario, mensilità aggiuntive, ferie, Tfr e quant'altro normalmente previsto.
Risoluzione del contratto
Il contratto di cococo cessa al raggiungimento del termine e non è rinnovabile tacitamente. Il rapporto può altresì essere risolto per mutuo consenso delle parti prima del termine pattuito. Il committente può risolvere il contratto per giusta causa ovvero per oggettiva inidoneità del cococo. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine per giusta causa, per grave ritardo nella corresponsione del compenso e per gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.
Ente bilaterale Ebincall
Le parti concordano di aderire all'ente bilaterale nazionale Ebincall e, per assicurarne l'operatività, stabiliscono una quota contrattuale di finanziamento pari allo 0,50% del compenso lordo corrisposto al collaboratore, di cui 0,35% a carico azienda e 0,15% a carico del collaboratore.