Rapporti di lavoro

Cambio d’appalto e rapporti con i lavoratori

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di Antonio Carlo Scacco

Nei cambi di appalto, il subentrante tenuto ad assumere il personale del subentrato non è obbligato a richiedere il certificato antipedofilia previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 39/2014 se l'appaltatore originario ha già assolto ai relativi obblighi: è la risposta resa dal Ministero del lavoro all'ANGEM, associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari nell'interpello n. 22 del 24 settembre 2015.
Come si ricorderà la norma citata prevede l'obbligo di richiesta del certificato penale al casellario giudiziale da parte del datore nel caso intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'assenza di reati inerenti l'abuso o lo sfruttamento sessuale di minori. Il nuovo obbligo, peraltro assistito da rilevanti sanzioni, fu oggetto di numerose critiche (basti pensare che la direttiva 2011/93/Ue, di cui il decreto legislativo costituiva attuazione, parlava di diritto/facoltà e non di obbligo), al punto da indurre i successivi orientamenti ministeriali a cercare di temperarne la rigidità.
Ad esempio la circolare del Ministero del Lavoro n. 9 dell'11 aprile 2014, aveva interpretato la locuzione normativa riferita alle attività comportanti "contatti diretti e regolari con minori" nel senso di "attività che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori", esentando dall'obbligo, di conseguenza, "quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata". Sono state escluse pertanto quelle attività, quali portineria, ricevimento ecc., che possono occasionalmente determinare un contatto diretto con minori, ma che sono rivolte ad una utenza generica, comunque non preventivamente determinabile.
La nota ministeriale che si commenta si pone manifestamente in questa direzione. Dopo aver ricordato che l'adempimento riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 6 aprile 2014, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2014, e non si applica ai rapporti a tale giorno già in essere, la nota precisa che Il momento della richiesta del certificato penale coincide con il momento in cui il datore intenda impiegare il lavoratore, ossia prima di effettuare l'assunzione (interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia).
Ora, poiché in caso di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro, o clausola del contratto d'appalto, i lavoratori rimangono impegnati nella medesima attività, nessun adempimento sarà richiesto in capo al nuovo datore per quei lavoratori che mantengono un contatto diretto e regolare con minori. Naturalmente a patto che l'appaltatore subentrante abbia acquisito regolarmente la documentazione prescritta dall'art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 in possesso del datore subentrato; ove questa sia mancante, evidentemente, sarà tenuto a richiederla.

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