Contenzioso

Cambio residenza non comunicato, valido il recesso al vecchio indirizzo

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di Angelo Zambelli

La sentenza 22295/2017 della Corte di cassazione si segnala per la valenza quasi “moralizzante” che assume rispetto all’atteggiamento di alcuni lavoratori che non solo si mostrano inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali, ma provano anche a trarre vantaggi dalle proprie mancanze.
La vicenda verte principalmente sull'interpretazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 del Ccnl metalmeccanici, il quale - dopo aver disposto che all’atto dell'assunzione i lavoratori debbano produrre un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi - prevede, a carico del dipendente, l’obbligo di «comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio».
Nel caso di specie un’azienda comunicava ad una lavoratrice il licenziamento disciplinare tramite una lettera raccomandata spedita all’indirizzo indicato dalla dipendente al momento dell'assunzione e mai aggiornato nonostante la stessa avesse successivamente cambiato residenza.
Accortasi dell’accaduto, l’azienda intimava alla lavoratrice un secondo licenziamento, spedendo la missiva all'indirizzo corretto.
Tale secondo licenziamento veniva dichiarato «inefficace» dai giudici di merito, in quanto intimato oltre il termine massimo previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto (sei giorni successivi alle giustificazioni del lavoratore).
I medesimi giudici ritenevano inoltre «irrilevante» il primo licenziamento, in quanto comunicato all'indirizzo errato.
Osservavano, infatti, che la variazione di residenza della dipendente «doveva ritenersi acquisita dall'azienda mediante la comunicazione che la lavoratrice aveva effettuato per esplicare l’opzione al mantenimento in azienda del trattamento di fine rapporto».
L’impresa presentava quindi ricorso per cassazione affermando che, alla luce della contrattazione collettiva, si dovesse «ritenere gravante sulla lavoratrice l’obbligo di effettuare una comunicazione specifica di cambio di domicilio» e che la comunicazione relativa alla destinazione del Tfr, avendo finalità diversa, non potesse assolvere a tale scopo.
L’assunto dell'azienda è stato ritenuto corretto dalla Corte di legittimità, secondo la quale la disposizione negoziale «impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza che regola il rapporto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio in modo da rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro dell'indirizzo ove lo stesso può essere reperibile»; e tale intento di informare il datore di lavoro non è evincibile nella lettera di destinazione del Tfr, che resta quindi irrilevante rispetto all’inadempimento da parte della lavoratrice agli obblighi di informazione previsti dall’articolo 3 del Ccnl.
La conseguenza per la Cassazione, quindi, è che il (primo) licenziamento deve ritenersi validamente comunicato alla lavoratrice, nei cui confronti opera una presunzione di conoscenza della corrispondenza (articolo 1335 del Codice civile).
Si tratta di una decisione severa, ma meritevole di plauso. A fronte del preciso obbligo di informazione imposto dal contratto collettivo, l’atteggiamento della lavoratrice è parso effettivamente sibillino, e il ritenere illegittimo il licenziamento per un vizio di comunicazione che la lavoratrice ha concausato con il proprio inadempimento avrebbe eccessivamente svilito le ragioni datoriali.

La sentenza n. 22295/17 della Corte di cassazione

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