Cassa integrazione ordinaria settore edilizia
Il D.Lgs. n. 148/2015 non prevede una durata minima della durata per la Cassa integrazione guadagni ordinaria. L’art. 3 dispone che il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’art. 4 del decreto legislativo prevede unicamente una durata massima.
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