Casse edili, come gestire il contributo Ape per le denunce su più sedi
Dopo i chiarimenti già illustrati dalla CNCE il 7.6.2016 la Commissione in data 15.6.2016 trasmette le indicazioni relative alla modifica delle procedure informatiche in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo Ape (anzianità professionale edile) nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse edili.
Si ricorda che caso in cui vi sia la presenza di un lavoratore, per lo stesso periodo di paga e quindi nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa edile non sarà tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dall'accordo di aprile nel caso in cui l'importo del contributo Ape complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35,00 euro.
La CNCE ricorda quindi la necessità che l'impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile indicando il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi “LV_AltraCassa” e “OreAG_DichAltreCE” previsti dal tracciato record CNCE.
In caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa l'impresa è tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa Cassa e quindi la compilazione delle ore indicate è resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.
Le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevano ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE (insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti).
Nel caso in cui non si attivi l'esenzione i sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo.
A tal fine nella comunicazione la CNCE allega anche un esempio di calcolo a riguardo.
Se il calcolo non determina l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e la procedura crea una doppia richiesta di integrazione (ad esempio in caso di denuncia di 40 ore a ciascuna Cassa Edile) la CNCE consiglia per la risoluzione del problema un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.
Con successiva comunicazione inoltre del 23.06.2016 la CNCE risponde ad alcuni nuovi quesiti sul contributo minimo.
La Commissione ricorda che nella denuncia mensile vengono rilevate le ore lavorate e non, valide per la determinazione degli obblighi contributivi dell'impresa, per ciascun dipendente, nei confronti della Cassa Edile.
Inoltre nei casi di assenza totale per tutto il mese considerato di ore lavorate, la denuncia viene utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc.) senza alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.
Si conferma, pertanto, che, nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia, non ci sono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE.