Cautela nella proroga anticipata del contratto a termine
In giurisprudenza non risultano sentenze che ammettono o negano la validità di una proroga “anticipata” rispetto alla data di naturale scadenza del contratto: in linea di principio deve ritenersi che essa non sia vietata. Con particolare riguardo alle nuove disposizioni, dato che la proroga anticipata potrebbe essere vista con sospetto, in quanto volta a fruire del “regime transitorio” entro il 31 ottobre 2018, per sottrarsi alle nuove e più stringenti regole che saranno definitivamente in vigore a partire dal 1° novembre, pare opportuno che il datore di lavoro possa dimostrare il sopraggiungere di circostanze inattese (per esempio una nuova commessa) che lo inducono a concordare con il dipendente una proroga “anticipata” rispetto alla scadenza concordata in origine.