Ccnl amministratori di condominio Saci: aumentano i contributi all’ente bilaterale
E' stato sottoscritto tra da Anaci, Saci, Cisal e Cisal Terziario il protocollo d'intesa che prevede un aumento della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Federale En.Bi.F. a favore dei dipendenti iscritti per prestazioni sanitarie e assicurative cui si applica il Ccnl “per i dipendenti degli studi professionali o Società che amministrano condomini o patrimoni immobiliari ed erogano servizi integrati agli edifici”.
Per effetto di quanto stabilito da suddetto protocollo in data 5 dicembre 2015, la contribuzione dovuta con cadenza mensile tramite modello F24 ammonta ai seguenti importi.
Contributi dovuti alla “Gestione Ordinaria” dell'En.Bi.F. (lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi)
Il contributo annuo è pari ad euro 72,00 (euro 6,00 mensili), di cui euro 54,00 (euro 4,50 mensili) a carico dell'azienda ed euro 18,00 (euro 1,50 mensili) a carico del lavoratore.
I versamenti saranno corrisposti mensilmente dall'azienda per tutti i dipendenti assunti con contratto di durata inferiore o pari a 12 mesi, anche se rinnovato, e non daranno diritto alle prestazioni sanitarie integrative o assicurative, in quanto sostituite dalla corresponsione dell'Elemento Perequativo Sostitutivo.
Contributi dovuti alla “Gestione Ordinaria” dell'En.Bi.F. (lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, compresi gli apprendisti)
Per la Gestione Ordinaria il contributo annuo è pari ad euro 108,00 (euro 9,00 mensili), di cui euro 90,00 (euro 7,50 mensili) a carico dell'azienda ed euro 18,00 (euro 1,50 mensili) a carico del lavoratore.
Per la Gestione Speciale il contributo annuo è pari ad euro 210,00 (euro 17,50 mensili), di cui euro 198,00 (euro 16,50 mensili) a carico dell'azienda ed euro 12,00 (euro 1,00 mensili) a carico del lavoratore.
I versamenti sono obbligatori per i dipendenti assunti con contratto di durata superiore a 12 mesi, compresi gli apprendisti.
I contributi alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente all'erogazione di mutualità sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale e per assicurazioni o sussidi per vita e invalidità. Per i lavoratori a tempo parziale, il diritto alle prestazioni della Gestione Speciale compete esclusivamente se assunti con orario di lavoro di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali; nel caso in l'orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà solo l'Elemento Perequativo Sostitutivo, proporzionato alla percentuale del tempo parziale effettuato.
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