Il Ccnl da applicare dopo la perdita dei requisiti di azienda artigiana
L’impresa ex artigiana ora industriale, seppur libera di applicare il trattamento economico stabilito dal CCNL Artigiano che intende continuare ad applicare, è tenuta – qualora intenda accedere a qualunque beneficio di legge (es. esonero contributivo, sgravi contributivi, detassazione, ecc.) – a determinare il minimale contributivo secondo il contratto collettivo dell’Industria. Così come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/89 n. 338 (convertito in L. 389/89) secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo). Inoltre dovrà verificare attentamente gli effetti di tale applicazione sulla retribuzione netta del lavoratore che, nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione, non deve subire una diminuzione a causa del maggior prelievo contributivo. In questi casi il riconoscimento di un superminimo ad personam può essere utile per conservare il trattamento economico precedentemente percepito
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