Ccnl Cooperative sociali e permessi per lutto
L’articolo 66 (permessi per lutto di famiglia) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (in breve, c.c.n.l. cooperative sociali) prevede che “in caso di decesso della moglie, del marito, della convivente, del convivente risultanti dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri, spetta alla lavoratrice e al lavoratore un permesso retribuito fino ad un massimo di 2 giorni lavorativi per evento”. L'art. 4, comma 1, della L. n. 53/2000, riconosce alla lavoratrice o al lavoratore, il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità, purché documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. A fronte di una duplice disciplina sul punto, si ritiene sia applicabile quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Conseguentemente, si dovranno riconoscere due giornate, che potranno, ricorrendone i requisiti, essere concesse anche per eventi successivi al primo.
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