[1] Sul punto per un primo commento di approfondimento sul contratto sottoscritto si legga R. Caragnano, Ccnl Porti, a novembre una tantum e nuovi minimi retributivi in Il Corriere delle Paghe n. 39 del 17 ottobre 2024.
[2] L'apprendistato di primo livello ricomprende sia i percorsi di istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale sia i percorsi di istruzione secondaria superiore che quelli di specializzazione tecnica superiore. I requisiti per l'assunzione con tale tipologia contrattuale, per le aziende che operano in tutti i settori, è aver compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.
[3] Sul punto i dati più recenti «Il numero medio di rapporti di lavoro in apprendistato di primo livello (tabella 1.29) nel 2022 si attesta a 11.775, in aumento (+15%) rispetto al 2021. Si tratta in maggioranza di maschi (71,4%) e poco più della metà (51%) hanno tra i 18 e i 21 anni, a seguire i minori (23,6%). A livello territoriale oltre un terzo dei rapporti di lavoro nel 2022 si colloca nella Provincia autonoma di Bolzano (30,8%); con Lombardia (25%), Sicilia (7,3%) e Veneto (7,1%) costituisce il territorio che maggiormente utilizza questa tipologia di apprendistato. Se consideriamo la dimensione aziendale si osserva che sono soprattutto le piccolissime aziende (fino a 9 dipendenti) a ricorrere all'apprendistato di primo livello con il 54,4% dei rapporti di lavoro nel 2022, a seguire le piccole aziende (da 10 a 49 dipendenti) con il 29,8%. Pochissimi i rapporti di lavoro di primo livello per le medie e grandi aziende, appena 1.864 rapporti di lavoro medi nel 2022», così in INAPP, Segnali di potenziamento dell'apprendistato duale XXII Rapporto di monitoraggio, Ottobre 2024.
[4] Il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" presentato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e dell'economia il 23 ottobre 2024, è approdato alla Camera dei Deputati (A.C.2112-bis), in prima lettura. Il testo è l'iter dei lavori sono consultabili al seguente link https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=2112-bis&sede=&tipo=
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
[5] Il "Bonus portuale" è stato introdotto dall'art. 1, c. 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le parti hanno presentato una proposta di emendamento al testo della Legge di Bilancio 2025.
[6] L'importo sarebbe pari al 40% della variazione dell'indice IPCA prevista per l'anno 2027, da corrispondersi a partire dal mese di luglio dello stesso anno. Dal 1° gennaio 2028 la percentuale dell'importo AFR passerebbe dal 40% al 60% della variazione dell'indice IPCA prevista per l'anno 2027, nel caso in cui nelle more non sia intervenuto il rinnovo contrattuale. Nessun elemento economico nel periodo dal 1° luglio 2027 al 30 giugno 2027 sarà previsto nel caso in cui il rinnovo sia antecedente al mese di luglio 2027.
[7] L'indice IPCA-NEI (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell'unione Europea, al netto dei beni energetici importati). Si tratta di un parametro sviluppato dall'ISTAT ed elaborato secondo una metodologia armonizzata tra i Paesi dell'Unione, e che è utilizzato per misurare la variazione del costo della vita, escludendo la dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Nel dettaglio l'Indice elabora la media ponderata degli indici dei prezzi al consumo degli Stati membri della Unione Europea, che hanno adottato l'euro, e la finalità è fornire una misura comune per l'inflazione comparabile a livello europeo. Pertanto l'IPCA è calcolato tenendo presente un paniere di beni e servizi che consideri le specificità di ogni Stato membro, incluse le regole comuni utilizzate per la ponderazione dei beni che compongono il paniere stesso.
[8] Si pensi alla legge n. 84 del 1994, alla Riforma del 2016 (di cui al D.Lgs. n. 196/2016) sulla riorganizzazione del sistema portuale.