CCNL trasporto a fune e patologie oncologiche
Per rispondere al lettore occorre prima di tutto fare una premessa. In materia di periodo di comporto e aspettativa non retribuita per i soggetti affetti da patologie oncologiche la legge non prevede espressamente una durata differenziata del predetto periodo di conservazione del posto di lavoro. Viene demandata, pertanto, all'autonomia collettiva la possibilità di estensione di tale periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, come quelle oncologiche, caratterizzate da cure post-operatorie e terapie salvavita, le quali necessitano di una gestione flessibile dei tempi di lavoro. Inoltre, ai contratti collettivi è lasciata la facoltà di prevedere il diritto a richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. Tale periodo serve per limitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Per poter trovare la risposta al quesito occorre conseguentemente fare riferimento alla disciplina del contratto collettivo. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese esercenti impianti di trasporto a fune, all’articolo 31 (trattamento per malattia e infortunio), stabilisce quanto segue: - Nel caso di assenza per malattia o per infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti; - Superato tale termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso; - Qualora l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso senza decorrenza di anzianità agli effetti contrattuali. Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il periodo di conservazione del posto sia già stato superato. Dal momento in cui viene superato, si ritiene possibile procedere con il licenziamento.
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