Certificato di Agibilità
A seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2018, non sussiste più l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità quando le imprese di cui all’articolo 6 del Dlsg CPS 708/1947 impieghino soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato. L’obbligo sussiste, per qualsiasi durata della prestazione, per le medesime imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3. L’obbligo di richiedere il certificato grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro, vale a dire il datore di lavoro/committente. Nel messaggio 19 aprile 2019, l’Inps ha precisato che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo (la sanzione prevista è pari a 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore). Il diritto personale di godimento è il diritto di godimento di un bene diverso dal diritto reale (si chiama personale proprio perché è esercitabile, a differenza del diritto reale, solo nei confronti di un soggetto determinato al quale ultimo spetta assicurane il godimento: ad esempio il conduttore/affittuario nei confronti del locatore/cedente relativamente al bene in locazione/affittato).