Cessione del contratto e sgravio biennale
A proposito di esonero contributivo biennale previsto dall’art. 1 commi 178 e segg. della legge 208/2015, l’INPS con la circolare n. 57 del 29/03/2016 ha precisato che nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario. Stessa cosa vale nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Non viene riconosciuta la continuità nell’usufruire dell’esonero, nel caso vi sia una assunzione di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Pertanto nel caso prospettato, per l’ex dipendente dell’azienda “A” cessata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato per poter usufruire dei benefici contributivi, nel caso di riassunzione da parte della neocostituita azienda “B” non sarà possibile mantenere l’esonero contributivo biennale, a meno che non si configuri una cessione del contratto oppure una operazione straordinaria come sopra evidenziato. Per quanto riguarda il bonus genitori, questo spetta ai soggetti Giovani genitori fino a 35 anni di età con figli minori iscritti alla banca dati INPS per l'occupazione dei giovani genitori, e che siano titolari di un rapporto di lavoro precario (rapporto di lavoro subordinato a termine, contratto di somministrazione oppure di lavoro intermittente o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), oppure disoccupati iscritti al Centro dell'Impiego, a cui è stato riconosciuto lo status di disoccupazione a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro precario. In questo caso se il nuovo datore di lavoro ne ha i requisiti, potrà usufruire del bonus.